LEONARDO CALAMASSI –
DIFENDERSI DALLE INGIUSTE CARTELLE ESATTORIALI: ALCUNI SEGRETI
Tra gli emendamenti al Decreto di Agosto, purtroppo, non ha trovato spazio la proroga della sospensione dei pagamenti delle cartelle esattoriali.
Questo sta a significare che, salvo un’ulteriore moratoria dell’ultimo minuto, dal prossimo 15 ottobre ripartirà l’attività di riscossione coattivadell’Amministrazione Finanziaria la quale potrà riprendere a notificare cartelle e atti di riscossione.
Considerato che l’attività di riscossione è stata congelata per quasi tutto il 2020 grazie ai provvedimenti anti-crisi da COVID19, quello che si profila è l’inizio di un periodo, certamente, non dei più tranquilli.
Soprattutto per tutti quei contribuenti, imprese, artigiani e professionisti, economicamente e finanziariamente, provati dal periodo di emergenza sanitaria che stiamo attraversando.
Pertanto, è opportuno farsi trovare pronti per evitare spiacevoli sorprese e, se le regole non fossero rispettate dal Fisco, pronti a impugnare gli attiper far valere i propri diritti.
Non tutti sanno, infatti, che le cartelle esattoriali, gli avvisi di addebito, gli atti di intimazione, i provvedimenti di pignoramento, ecc se non vengono impugnati entro termini “perentori” diventano definitivi.
Questo significa che non possono essere più impugnati per contestare eventuali errori che il Fisco potrebbe aver commesso.
E’ bene sapere che alle volte anche l’Erario sbaglia, perché le regole che deve rispettare sono tante e complesse.
Quindi, può essere che la cartella esattoriale notificata sia viziata e, pertanto, NULLA.
Ecco perché è importante che il contribuente controlli sempre l’atto esattoriale ricevuto prima di pagare per poter, eventualmente, difendere i suoi legittimi diritti.
Ma cosa controllare?
Purtroppo, in questa sede una risposta esaustiva non è possibile fornirla, ma delle utili indicazioni orientative – da custodire gelosamente – si.
I VIZI DI FORMA
Innanzitutto, bisogna verificare che la cartella non presenti vizi di forma ossia che, a pena di nullità, contenga una serie di informazioni come ad esempio il nominativo del responsabile del procedimento, l’indicazione dell’intimazione ad adempiere entro i 60 giorni, le istruzioni per effettuare il pagamento, per chiedere la rateizzazione oppure per impugnarla, nonché la data in cui il ruolo è divenuto esecutivo, l’ente creditore, i dati del contribuente e la somma da pagare.
LA NOTIFICA
Particolare attenzione bisogna prestare anche alle modalità seguite per notificare la cartella.
La cartella di pagamento, infatti, dev’essere ad esempio:
- notificata all’indirizzo di residenza o della sede legale del contribuente direttamente dall’ufficiale giudiziario territorialmente competente;
- consegnata in originale direttamente al soggetto interessato o ad altri soggetti che possono ricevere l’atto (conviventi, portiere ecc).
In quest’ultimo caso, è necessario che venga rispettato l’ordine di consegna disposto dall’art.139 del c.p.c. e, soprattutto, che successivamente venga inoltrata al destinatario la raccomandata di avvenuta consegna;
- se la notifica avviene a mezzo servizio postale deve essere consegnato l’avviso di ricevimento che dev’essere debitamente sottoscritto dal contribuente destinatario della cartella.
Bisogna, inoltre, controllare che l’avviso di ricevimento riporti l’indicazione della data e dell’Ufficio di spedizione, dell’indirizzo del destinatario e della data di ricevimento.
LA PRESCRIZIONE
Particolare attenzione bisogna prestare, poi, alla prescrizione ossia al tempo massimo entro cui l’Agente della Riscossione, che ha emesso la cartella, dovrà esercitare il suo diritto di riscossione.
Se non lo esercita, nei termini di legge, perderà definitivamente la possibilità di esercitarlo.
Questo significa, in altre parole, che l’Agente dal giorno in cui ha notificato una cartella avrà dei termini ben precisi entro i quali imporre il pagamento dell’importo preteso con la cartella stessa.
Questo diritto si prescrive nel termine di 5 anni dalla data di notifica della cartella.
Quindi se l’Ufficio impositore, nei 5 anni successivi la notifica, non pone in essere alcun atto interruttivo la cartella è da considerarsi nulla.
LA DECADENZA
Stessa sorte (cartelle nulle) se l’Agenzia delle Entrate non provvede a notificare la cartella entro i determinati termini.
In questo caso si parla di decadenza.
Questi termini variano a seconda delle imposte, ma in generale se:
- la pretesa contenuta nella cartella riguarda somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art.36 bis DPR 600/73) allora il termine è “il terzo anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione”:
- la pretesa contenuta nella cartella riguarda somme dovute a seguito di controllo formale (art.36 ter DPR 600/73) allora il termine è “il quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione”.
GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
Molte volte, invece, succede che l’Agenzia delle Entrate non ritenga sufficiente i risultati dei controlli formali o automatizzati espletati sui dichiarativi, ma ritiene opportuno sottoporre il contribuente, appositamente selezionato, ad una specifica procedura.
Lo scopo è verificare l’esattezza di quanto da esso dichiarato ed eventualmente a rideterminare la base imponibile e, quindi, le imposte dovute dallo stesso.
Questa procedura prende il nome di accertamento e termina con l’emissione di un atto impositivo chiamato avviso di accertamento.
Anche in questo caso il Fisco dovrà rispettare alcune regole che è utile conoscere.
Innanzitutto, ai sensi dell’art. 43 del DPR n. 600/73, l’Amministrazione Finanziaria dovrà esercitare il proprio potere di accertamento e quindi notificare l’atto al contribuente entro:
- il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, in caso di corretta presentazione da parte del contribuente.
- Il 31 dicembre del settimo anno successivo rispetto a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, in caso di dichiarazione omessa o nulla da parte del contribuente.
Suddetti termini valgono per le dichiarazioni fiscali presentate dal 2017, in quanto per quelle relative ai precedenti periodi d’imposta, gli accertamenti dovranno essere notificati “entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione fiscale”.
Una volta conclusa la procedura ed emesso l’atto “avviso di accertamento”, l’Agenzia delle Entrate trasmetterà l’incarico per la riscossione all’Agenzia della Riscossione e questa emetterà la cartella esattoriale.
A tal proposito è importante, invece, sapere che l’Agenzia delle Entrate non può affidare l’incarico d’incassare le somme pretese se non sono trascorsi almeno 30 giorni dalla data a disposizione del contribuente per pagare le somme stesse.
Nel caso in cui tale termine non fosse rispettato, la cartella sarebbe viziata e pertanto nulla.
CONCLUSIONI
Anche se potrebbe apparire strano succede sovente che gli enti impositori, fra i quali anche l’Agenzia delle Entrate, commettano degli errori.
Quello che non è strano è che sono molti, invece, i consulenti, soprattutto se non iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti o degli Avvocati, che non riescono ad individuare l’errore ed a eccepirlo dinanzi alle Commissioni Tributarie.
Questo in virtù della specificità e complessità della materia.
Ecco perché è importante che il contribuente si rivolga sempre ad un commercialista specializzato che lo possa aiutare nel risolvere il problema.
[Fonte: DossierProfessionisti.com]