LEONARDO CALAMASSI – DOTTORE COMMERCIALISTA
COVID: INAIL tutela anche i lavoratori che rifiutano il vaccino – Leonardo Calamassi
La posizione dell’INAIL sul problema dei contagi COVID nei luoghi di lavoro: la legge e i protocolli non prevedono l’obbligo di vaccinarsi
Anche il lavoratore che rifiuta di vaccinarsi deve essere tutelato in quanto il vaccino anti COVID non è un obbligo di legge e INAIL è tenuto alla protezione di tutti i lavoratori vittime di infortunio sul lavoro secondo le attuali previsioni normative. Lo ha fatto sapere l’inail in una nota del presidente Bettoni, in risposta ad una richiesta di chiarimenti da parte del Policlinico San Matteo in Liguria.
Il tema della protezione dal contagio da COVID 19 nei luoghi di lavoro è estremamente attuale e complesso e molte polemiche sono sorte recentemente per casi di focolai di Coronavirus sorti in strutture sanitarie proprio a causa di lavoratori che avevano rifiutato la vaccinazione. Il problema nasce per la malattia contratta nel luogo di lavoro ma a causa di un comportamento individuale che rifiuta la copertura vaccinale.
Il presidente dell’INAIL è molto chiaro: “Il rifiuto di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo rispetto a un trattamento sanitario, ancorché fortemente raccomandato dalle autorità, non può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato». «Sebbene il rifiuto di vaccinarsi non corrisponda al pressante invito formulato da tutte le autorità sanitarie per l’efficace contrasto della pandemia – continua la nota, “questo non preclude in alcun modo, in base alle regole consolidate, l’indennizzabilità dell’infortunio in caso di contagio in occasione di lavoro. Il rifiuto di sottoporsi al vaccino, espressione comunque della libertà di scelta del singolo individuo, non può comportare l’esclusione per l’infortunato dalla tutela Inail».
Dal punto di vista legislativo infatti ad oggi non esiste una obbligatorietà della vaccinazione né per la popolazione in generale (come succede per tante gravi malattie come poliomielite, tetano, rosolia difterite ecc..) né nel Testo Unico l. 81-2008, e neppure nei protocolli anti COVID sulla salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, concordati tra parti sociali e Governo a causa dell’emergenza pandemica per tutti i settori lavorativi, già lo scorso anno. .
Protocollo anti COVID 24 aprile 2020
Va ricordato che in tema di vaccinazione l’articolo 29 del Dlgs 81/2008, prevede che «il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure protettive particolari…tra cui la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente», ma non prevede l’obbligo del lavoratore di vaccinarsi.
Inoltre da punto di vista più strettamente assicurativo l’istituto ricorda che la giurisprudenza ha sempre confermato l’obbligo alla copertura assicurativa anche nei casi in un il lavoratore tenga comportamenti colposi come ad esempio il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Tale comportamento semplicemente esclude la responsabilità dei datori di lavoro ma non esime l’INAIL dalla copertura assicurativa
Infine viene precisato che il rifiuto del vaccino COVID non introduce la possibilità di invocare il concetto di “rischio elettivo”, dal momento che «il rischio di contagio non è certamente voluto dal lavoratore e la tutela assicurativa opera se e in quanto il contagio sia riconducibile all’occasione di lavoro».
Dottore Commercialista Leonardo Calamassi
Fonte www.fiscoetasse.com