LEONARDO CALAMASSI – DOTTORE COMMERCIALISTA
Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo che riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e talune cessioni nazionali di beni.
Recepimento delle direttive europee in tema di Iva per le vendite tramite e-commerce
Recepiti gli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di IVA per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (decreto legislativo – esame preliminare).
Il Consiglio dei Ministri, il 26 febbraio 2021, ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di recepimento degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni e della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni.
La normativa europea in materia fa parte del cd. pacchetto e-commerce, che ha l’obiettivo di semplificare gli obblighi relativi all’IVA per le imprese impegnate nell’e-commerce transfrontaliero.
Tra le novità più rilevanti, il testo introduce la riduzione degli adempimenti per le microimprese di uno Stato membro che effettuano prestazioni occasionali in altri Stati membri entro la soglia dei 10 mila euro.
Si stabilisce in particolare che la prestazione IVA resti imponibile nello Stato di appartenenza e non più in quello di destinazione.
Al fine di assicurare la riscossione effettiva dell’IVA sul commercio elettronico e di ridurre l’onere amministrativo per i venditori e i consumatori, si prevede il coinvolgimento nella riscossione dei soggetti che, attraverso le “piattaforme elettroniche”, facilitano le vendite a distanza intracomunitarie da parte di soggetti non stabiliti nell’UE.
E-commerce: le novità in dettaglio
Riduzione a 10 mila euro del limite entro il quale le vendite a distanza intracomunitarie potranno essere tassate nel paese del fornitore anziché in quello del consumatore e allargamento del regime semplificato dello sportello unico, responsabilizzazione dei gestori dei mercati virtuali per le vendite effettuate nell’Ue da fornitori extracomunitari.
Novità dal 1° luglio 2021:
Vendite a distanza intraUe
Viene meglio introdotta la definizione di vendite a distanza che prescinde dalle modalità di conclusione del contratto ed evidenzia la circostanza che il trasporto o la spedizione da uno stato membro all’altro avvenga a cura del fornitore o per suo conto.
La novità sta però nel fatto che ciò si riterrà sussistente anche quando il fornitore intervenga indirettamente nel trasporto o spedizione (a tal proposito si veda nell’art. 5-bis del regolamento Ue 282/2011, inserito dal regolamento 2026/2019).
Viene per conseguenza soppresso il riferimento alle cessioni su catalogo, per corrispondenza o simili, contenuto nel dl 331/93 e già superato da una norma del 2005.
Il regime applicabile alle vendite a distanza continua a basarsi sul principio della tassazione nel paese dell’acquirente privato consumatore.
La novità riguarda l’ammontare del limite per la semplificazione: non più 35 mila euro annui di vendite in ciascun paese dell’Ue diverso da quello di residenza dell’impresa, ma solo 10 mila euro per tutte le vendite effettuate negli altri paesi Ue.
Nel calcolo limite, inoltre, si dovrà tenere conto anche delle prestazioni di cui all’art. 7-octies, dpr 633/72 (servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a privati consumatori di altri paesi Ue).
Di fatto, quindi, la possibilità di avvalersi della semplificazione della tassazione nel paese di origine sarà riservata a coloro che occasionalmente effettuano tali operazioni.
Moss ampliato
L’obbligo di applicare l’Iva a destinazione implica la necessità, per il fornitore, di identificarsi nel paese in cui è stabilito il consumatore.
Per facilitare l’adempimento, le nuove disposizioni estendono il perimetro del regime semplificato del mini sportello unico, che consente, in via facoltativa, di accentrare il pagamento dell’imposta dovuta ai vari paesi Ue di consumo presso il paese in cui è stabilita l’impresa.
Il regime semplificato, finora utilizzabile soltanto per le suddette prestazioni di servizi ex art. 7-octies, dpr 633/72, dal 1° luglio 2021 potrà essere usato anche per le vendite a distanza intracomunitarie, per tutte le prestazioni di servizi «b2c» soggette al pagamento dell’Iva nel paese membro del consumatore anziché in quello del fornitore.
Per effetto di questa estensione, il regime speciale si chiamerà Oss (one stop shop) e non più Moss.
Marketplace
Le imprese che facilitano le transazioni di e-commerce attraverso piattaforme elettroniche (mercati virtuali) saranno direttamente responsabili dell’applicazione dell’Iva per le seguenti cessioni:
- vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite di beni già situati nel territorio dell’Ue, quando effettuate da soggetti passivi stabiliti al di fuori dell’Ue;
- vendite a distanza di beni importati da paesi extraUe in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro.
In relazione alle suddette operazioni, si presumerà infatti che il titolare del mercato virtuale abbia acquistato e venduto i prodotti, su cui dovrà liquidare l’Iva con riferimento al momento in cui è accettato il pagamento del corrispettivo.
Dottore Commercialista Leonardo Calamassi
Fonte www.commercialistate