Il Decreto Sostegni, che dovrebbe essere approvato dal Governo la prossima settimana, potrebbe contenere alcune importanti novità in materia di riscossione. Infatti, è quasi certa una ulteriore sospensione fino al 30 aprile 2021 del termine per effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento e atti di accertamento esecutivo. Ma, le novità non potrebbero esaurirsi a ciò, in quanto è probabile che le notifiche degli atti avvengano regolarmente pur potendo essere saldate decorsi sessanta giorni dal termine di sospensione. Inoltre, si discute di un nuovo stralcio dei debiti di importo ridotto e di una definizione agevolata degli avvisi bonari.
Il Governo mantiene fede alle promesse fatte all’indomani della scadenza della sospensione della riscossione, avvenuta il 28 febbraio scorso.
Infatti, il giorno prima, il Ministero dell’economia e delle finanze con uno stringato comunicato aveva rassicurato i contribuenti che dal 1° marzo si sarebbero ritrovati a dover versare gli importi sospesi a temporeggiare in quanto sarebbe presto stato approvato un nuovo provvedimento di proroga.
E ciò sta avvenendo con il Decreto Sostegni, ormai in dirittura d’arrivo (l’approvazione dovrebbe avvenire la prossima settimana).
Anche se non c’è ancora nulla di certo ed ufficiale, iniziano a circolare le prime bozze del decreto e già si può iniziare ad avere un’idea di ciò che bolle in pentola.
E dalle prime anticipazioni emerge un quadro diverso da come la materia è stata trattata sino ad oggi con i vari decreti anti Covid che si sono succeduti nei mesi scorsi.
Proviamo a scendere più a fondo, tenendo sempre ben presente che si sta parlando di una bozza e, quindi, ampiamente suscettibile di modifiche prima della pubblicazione in G.U. del testo ufficiale del decreto.
Cosa viene sospeso fino al 30 aprile
Il nuovo decreto, intervenendo direttamente sull’art. 68 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”), differisce dal 28 febbraio al 30 aprile 2021 la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non.
Si ricorda che il predetto 68 aveva sospeso i termini, scadenti dall’8 marzo al 31 maggio 2020, per il versamento di somme derivanti da:
– cartelle di pagamento;
– accertamenti esecutivi;
– accertamenti esecutivi doganali;
– ingiunzioni fiscali degli enti territoriali;
– accertamenti esecutivi degli enti locali.
Per questi atti era stato previsto che i versamenti oggetto di sospensione fossero effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
Inoltre, sempre con il Decreto Cura Italia, era stato disposto che i termini delle sospensioni decorrevano dalla data del 21 febbraio 2020 per le persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell’allegato 1 al D.P.C.M. 1° marzo 2020 (c.d. prima zona rossa), e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, sempre alla data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa.
Successivamente, con gli altri decreti anti Covid emanati per far fronte all’emergenza scaturita dal dilagare e permanere dell’epidemia, il termine di sospensione era stato via via posticipato sino ad arrivare all’ultima proroga fissata al 28 febbraio 2021 (art. 1 D.L. n. 7/2021 trasfuso nell’art. 22 bis del D.L. n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”).
Se fin qui si sta parlando di un semplice posticipo di due mesi della data di sospensione, il nuovo decreto potrebbe spingersi oltre e prevedere alcune novità.
Infatti, non dovrebbe più comparire il rinvio al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, che inibiva la notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione.
Se ciò dovesse essere confermato, a partire dal 1° marzo 2021, l’agente della riscossione potrà notificare le cartelle di pagamento, che dovranno essere pagate soltanto una volta decorsi sessanta giorni dal termine del periodo di sospensione.
In altre parole, i debitori destinatari di tali cartelle potranno decidere se adempiere spontaneamente, anche prima di tale ultima data, ma, fino alla medesima data, le stesse cartelle non produrranno oneri aggiuntivi né l’agente della riscossione potrà dare corso ad azioni cautelari ed esecutive di sorta.
Come riportato nella bozza della relazione illustrativa al nuovo decreto, fino al termine del periodo di sospensione, quindi, le cartelle notificate avranno mera funzione partecipativa della pretesa e l’intimazione ad adempiere in esse contenute spiegherà i suoi effetti dalla scadenza del termine del periodo di sospensione, tenuto conto che i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il sessantesimo giorno successivo a tale termine.
Sospensione delle rate della rottamazione e saldo e stralcio
Un capitolo a parte interessa la proroga della sospensione dei versamenti delle rate delle definizioni agevolate (c.d. “rottamazione ter” e “saldo e stralcio”).
E’ noto, infatti, che sempre con il suddetto art. 68 D.L. n. 18/2020 e successive modifiche ed integrazioni, erano state sospese, fino al 28 febbraio 2021, le rate delle definizioni agevolate scadenti nel 2020 (precisamente quelle in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020).
Ora, con il decreto in via di approvazione, oltre a prevedere una ulteriore sospensione per tali rate del 2020, si dovrebbe prospettare anche una sospensione di alcune di quelle in scadenza nel 2021.
Più precisamente, se le indiscrezioni verranno confermate, il versamento dovrebbe essere effettuato:
– entro il 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
– entro il 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Dovrebbe, inoltre, valere la regola a suo tempo fissata secondo cui il versamento effettuato entro 5 giorni dalla scadenza non fa decadere dalla rateazione.
Stralcio dei debiti di importo ridotto
Un’altra annotazione va fatta all’eventualità che il nuovo decreto introduca una norma che preveda lo stralcio dei debiti di importo irrisorio, a costo zero per i contribuenti.
Si dovrebbe trattare di una disposizione simile a quella emanata contenuta nell’art. 4 del D.L. n. 119/2018 che ha previsto lo stralcio dei debiti fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010.
Però, almeno al momento di stesura di questo commento, non è ancora certo se verrà confermato il predetto importo soglia oppure, come si vocifera da più parti, si innalzerà l’asticella di qualche migliaio di euro.
Dovrebbe comunque trattarsi dell’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto, entro il limite di importo che sarà definito, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
Definizione agevolata degli avvisi bonari
Da segnalare, infine, che potrebbe arrivare una definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018.
In particolare, la misura interesserebbe i soggetti con partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del nuovo decreto con una riduzione maggiore del 33% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.
Tali soggetti potrebbero godere, previa proposta effettuata a cura dell’Agenzia delle entrate, dell’abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972.