LEONARDO CALAMASSI – DOTTORE COMMERCIALISTA
Decreto Sostegno: nuovo fondo perduto per imprese e lavoratori autonomi
Ecco le regole in bozza del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegno. Vediamo a chi spetta e a quali condizioni secondo la Bozza di legge
Ecco la prima bozza del DL Sostegno del 1° marzo 2021 a firma di Mario Draghi.
Il decreto che dovrebbe approdare in Consiglio dei Ministri in data 11 marzo consta di V Titoli:
- Titolo I Sostegno alle imprese e all’economia
- Titolo II Disposizioni in materia di lavoro,
- Titolo III Misure in materia di salute e sicurezza,
- Titolo IV Enti territoriali,
- Titolo V Altre disposizioni urgenti
In particolare, vediamo il dettaglio degli articoli del Titolo I rubricato “Sostegno dell’economia e delle imprese”:
Art. 1 (Contributo a fondo perduto e proroga termini precompilata IVA) – ULF 26/2/2021 17.01
Art. 2 (Fondo Montagna) (salvo contributo art. 1) [AdE]
Art. 3 (Fondo autonomi e professionisti) [MLPS]
Art. 4 (Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione e stralcio dei debiti fino a XXX euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2015) – ULF 26/2/2021 17.01
Art. 5 (Revisione del meccanismo del discarico per inesigibilità) – ULF 26/2/2021 17.01
Art. 6 (Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all’emergenza COVID-19) – ULF 26/2/2021 17.01
Art. 7 (Misure per l’accesso delle imprese al credito)
L’articolo 1 reca norme sul contributo a fondo perduto previsto dal Governo Draghi per il sostegno alla economia del paese.
Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al decreto la finalità perseguita dalla norma è quella di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” tramite un contributo erogato dalla Agenzia delle entrate.
Beneficiari del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno
Beneficiari del contributo sono i soggetti che:
- svolgono attività d’impresa
- arte o professione
titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
- possibili beneficiari (specifica la relazione illustrativa) anche gli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.
I soggetti esclusi dal contributo sono coloro i quali:
- la cui attività risulti è cessata alla data di entrata in vigore del decreto;
- hanno attivato la partita IVA dopo l’entrata in vigore del decreto;
- e gli enti pubblici di cui all’articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR.
Condizioni per beneficiare del contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno
- Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti che abbiano un ammontare di compensi e ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiore a 5 milioni di euro.
- il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito del calo di fatturato/corrispettivi.
Sono previste tre classi di contribuenti in base al valore dei ricavi o dei compensi del 2019 cui si applicano tre differenti percentuali cui commisurare il contributo spettante.
Come calcolare il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegno
L’ammontare del contributo è determinato applicando:
- una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021
- e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019.
La suddetta percentuale può essere pari:
- al 20% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 400 mila euro
- al 15% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 1 milione euro
- al 10% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 5 milioni euro
nel periodo d’imposta 2019.
La relazione illustrativa precisa che al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.
Inoltre secondo la bozza del decreto sono previsti:
- un contributo massimo pari a 150.000 euro,
- un contributo minimo di:
- 1.000 euro per le persone fisiche
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Si precisa che il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.
Si demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità di effettuazione dell’istanza da presentarsi in via esclusivamente telematica, anche per il tramite degli intermediari abilitati, del suo contenuto informativo, dei termini di presentazione della stessa e di ogni altro elemento necessario.
Dottore Commercialista Leonardo Calamassi
Fonte www.fiscoetasse.com