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LEONARDO CALAMASSI – DOTTORE COMMERCIALISTA

Le cartelle stralciate saranno rimborsate

Stralcio dei carichi pendenti con possibilità di rimborso dei pagamenti effettuati. Il decreto Sostegni, prevede che i pagamenti eseguiti dopo l’entrata in vigore del provvedimento, potranno infatti essere rimborsati ai debitori dai concessionari della riscossione

Stralcio dei carichi pendenti con possibilità di rimborso dei pagamenti effettuati. Stando alle previsioni contenute nelle bozze del c.d. Decreto Sostegni, i pagamenti eseguiti dopo l’entrata in vigore del provvedimento, relativi a cartelle di pagamento oggetto dello stralcio definitivo previsto dalla nuova sanatoria generalizzata, potranno infatti essere addirittura rimborsati ai debitori dai concessionari della riscossione.

Nessun rimborso invece per i pagamenti eseguiti prima dell’entrata in vigore del decreto Sostegni che, come si legge nella versione in bozza dello stesso, resteranno definitivamente acquisiti.

Prima di procedere ad eventuali rimborsi delle somme pagate dai contribuenti, i concessionari della riscossione dovranno però preventivamente verificare se esista la possibilità di imputare tali pagamenti ad altri debiti a ruolo che il contribuente potrebbe avere e che non rientrano nella suddetta sanatoria generalizzata.

Potrebbe trattarsi, ad esempio, di cartelle di pagamento che non rientrano nello stralcio definitivo previsto dal decreto sostegni perché notificate in periodi successivi al 2015 o perché di importo superiore a quello che verrà individuato nel provvedimento in oggetto.

La via del rimborso dei pagamenti effettuati si aprirebbe dunque soltanto dopo aver preso atto dell’inesistenza di altri carichi, scaduti o in scadenza, sulla posizione del contribuente.

Quanto alla rinuncia della pretesa erariale che va delineandosi come una delle misure più importanti del Sostegni, merita soffermarsi sul periodo temporale di riferimento delle cartelle oggetto del provvedimento in itinere.

La misura in commento si inquadra infatti in quella più generale necessità di provvedere a una «pulizia» del magazzino della riscossione, la cui impietosa fotografia era stata scattata qualche mese da fa dallo stesso Direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini durante l’audizione alla Camera dei deputati dello scorso 14 settembre.

Nell’arco temporale 2000-2015, quello preso a riferimento dal decreto Sostegni, sono infatti presenti quasi il 70% dei crediti complessivamente affidati alla riscossione.

Di questi circa 344 miliardi di euro sono i crediti in carico fino all’anno 2010 mentre altri 333 miliardi sono relativi al periodo che va dal 2011 al 2015. L’ammontare totale di tali crediti è dunque pari a 677 miliardi di euro.

Una cifra enorme che tuttavia, stando sempre alle dichiarazioni del direttore Ruffini, è in massima parte rappresentato da crediti che lo Stato vanta nei confronti di soggetti falliti, deceduti, nullatenenti e simili. Posizioni per le quali ogni tentativo di riscossione coattiva è già fallito o sarebbe comunque destinato al fallimento.

All’interno di una tale ingente mole di crediti vi sono tuttavia anche posizioni solvibili, relative a contribuenti in difficoltà che hanno però in corso dilazioni di pagamento o definizioni agevolate dei carichi pendenti sulla base delle più recenti sanatorie varate dal legislatore.

Non è un caso infatti che nella versione in bozza del Sostegni sia previsto uno stralcio generalizzato dei crediti da parte dello Stato che si estenderà anche alle partite a ruolo attualmente oggetto di definizione agevolata ai sensi del dl n.119/2018, del dl n.34/2019 e della legge n.145/2018.

Il vero ago della bilancia di questo provvedimento sembra essere dunque quello della definizione dell’importo al di sotto del quale i singoli carichi a ruolo contenuti nelle cartelle di pagamento notificate nel suddetto arco temporale, verranno definitivamente stralciati.

Una volta definito tale importo, che probabilmente dovrebbe essere pari a 5 mila euro, il provvedimento in itinere prevede l’automatico annullamento dei i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

L’annullamento dei carichi, si legge ancora nella bozza del decreto, verrà effettuato alla data del 30 aprile 2021 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili da parte degli agenti della riscossione.

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi

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