Indennità 2400 euro: nuove precisazioni

ANF domanda online

Requisiti e istruzioni per la domanda del bonus Covid 2400 euro 2021. Nuove istruzioni INPS. Attivata la piattaforma. C’è tempo fino al 31 maggio

L’INPS ha annunciato che è stata attivata la piattaforma per le richieste delle nuove indennità da 2400 euro istituite dal decreto Sostegni. Sono destinate ai lavoratori precari ovvero:

  •  dipendenti a termine del turismo,
  • stagionali,
  •  intermittenti,
  • venditori a domicilio,
  • occasionali ,

che perfezionano i requisiti in base alla nuova norma e non avevano ricevuto precedenti bonus.

Nella circolare del 19 aprile sono state fornite le istruzioni che hanno anche posticipato la scadenza per la domanda al 31 maggio 2021 , rispetto al 30 aprile previsto dal decreto.

I bonus sono già stati erogati senza bisogno di domanda per le analoghe categorie che li avevano già ottenuti con il decreto Ristori n. 137-2020.

Riepilogo di seguito le principali indicazioni della circolare INPS N. 65  del 19.4.2021 per i nuovi beneficiari.

Da evidenziare che l’ Inps è intervenuta con alcuni chiarimenti nel messaggio n. 1764 del 30 aprile 2021 (vedi sotto)

Caratteristiche e requisiti bonus 2400 euro DL Sostegni 2021

  • l’indennità non concorre alla formazione del reddito;
  • non dà diritto a contribuzione figurativa né ad assegni per il nucleo familiare.

Requisiti per indennità una tantum  

CATEGORIE REQUISITI NOTE
lavoratori stagionali del turismo e terme , anche in somministrazione
  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 23 marzo 2021
  • 30 giornate di lavoro
  • non titolari di pensione né Naspi ne lavoro dipendente alla data del 24 marzo
  • ammessi anche coloro che nel periodo abbiano avuto sia rapporti di lavoro stagionale che altri rapporti di lavoro dipendente, poi cessati.
  • per i lavoratori somministrati l’istruttoria sarà centralizzata ma l’eventuale riesame spetta alle sedi INPS . utile avere il contratto o la lettera di assegnazione alla azienda utilizzatrice
  • hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco
lavoratori stagionali e somministrati di altri settori  tranne agricoltura
  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 23 marzo 2021
  • 30 giornate di lavoro
  • non titolari di pensione né Naspi ne lavoro dipendente alla data della domanda 
  • l’istruttoria sarà centrallizzata  ma l’eventuale riesame spetta alle sedi INPS . utile avere il contratto o la lettera di assegnazione alla azienda utilizzatrice
sono esclusi gli operai del settore agricolo beneficiari dell’indennità agricola
Lavoratori intermittenti, requisiti per l’indennità 2400 euro
  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 23 marzo 2021
  • 30 giornate di lavoro
  • non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data della presentazione della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta
la circolare specifica che sono ammessi sia i lavoratori con contratto a chiamata non obbligo di risposta che senza obbligo di risposta
Lavoratori occasionali
  • titolari di contratti occasionali  art 2222 c.c. tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021
  • senza contratto alla data del 24 marzo 2021
  • già iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo e con almeno 1 contributo mensile versato
Lavoratori a termine del turismo e terme
  • titolari di contratti a termine tra il 1 .1.2019 e il 23.3.2021 per almeno 30 giorni
  • titolari di contratti a termine tra il 1.1.2018 e il 31.12.2018
  • senza contratto alla data del 24 marzo 2021
hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco
Incaricati vendite a domicilio
  • reddito annuo 2019 superiore a 5000 euro
  • titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23.3.2021
  • non titolari di altro rapporto di lavoro subordinato tranne quello intermittente senza indennità di disponibilità
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo
  • almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e il 23.3.2021 da cui derivi reddito non superiore a 75mila euro
  • IN ALTERNATIVA  almeno 7 contributi giornalieri nello stesso periodo, da cui derivi un reddito non superiore a 35mila euro
  • non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data del 24.3.2021 della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta
il messaggio iNPS 30.4.2021 specifica che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.

Presentazione delle domande di indennità 2400 euro

Come detto i lavoratori già beneficiari dei bonus del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso a questa nuova indennità una tantum.

I lavoratori che non ne hanno invece beneficiato possono presentare domanda entro la data del 31 maggio 2021.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici 

  1. sul portale web dell’INPS, oppure
  2. tramite i Patronati,  accedendo con le seguenti credenziali:

• PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);

• SPID di livello 2 o superiore;

• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

• Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa , le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando :

  • al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure
  • al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le tipologie sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” sul sito INPS area “Prestazioni e Servizi”.

Cumulabilità bonus 2400 euro con REM e altre prestazioni:

In generale le nuove indennità una tantum NON sono cumulabili con :

  • Indennità lavoratori domestici
  • indennità casse private professionisti
  • indennità di disoccupazione NASPI (pe lavoratori stagionali turismo e terme)
  • pensioni dirette
  • Reddito di emergenza 2021:   Il nuovo messaggio INPS del 30 aprile specifica in particolare che   l’incompatibilità di tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10 del decreto Sostegni con il Reddito di emergenza (Rem), è da intendersi con il solo Rem 2021. . Corrispondentemente il Rem 2021, illustrato nella circolare n. 61 del 14 aprile 2021, è incompatibile con le sole indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni, percepite nel 2021.
  • indennità di funzione o altri compensi per cariche elettive

Per i percettori di Reddito di cittadinanza invece vi è cumulabilità parziale cioè se nel nucleo familiare viene percepito un RDC inferiore a 2400 euro, l’importo è aumentato fino a questa soglia.

L’indennità è compatibile con:

  •  borse di studio e lavoro
  • premi e compensi per attività sportiva dilettantistica
  • compensi per prestazioni occasionali fino a 5000 mila euro annui.

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi

Fonte www.fiscoetasse.com

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