Oneri detraibili 2021 e tracciabilità dei pagamenti
La Consulta Nazionale dei CAF chiede la proroga del vincolo della tracciabilità per la detrazione delle spese in dichiarazione dei redditi 2021
La Legge di Bilancio 2020 (L. n° 160/2019) subordina la fruizione della detrazione IRPEF del 19% all’utilizzo di strumenti tracciabili per il pagamento della maggior parte degli oneri detraibili, a partire dal 1° gennaio 2020.
In seguito alla lettera inviata dalla Consulta Nazionale dei Caf al Ministro dell’Economia e delle Finanze, non si esclude una deroga a tale previsione nel Decreto Sostegni bis di prossima uscita ma, nel frattempo, chiariamo cosa si intende per “pagamento tracciabile”, per “oneri detraibili” e, soprattutto, per quali oneri sussiste l’obbligo e quali restano esclusi, per evitare errori nell’imminente compilazione del modello.
Per “pagamento tracciabile”, come chiarisce il testo normativo, si intende quello effettuato tramite versamento bancario o postale, carta di credito o debito, carta prepagata, assegno bancario o circolare (art.1 c.679 L.160/2019); in un’ottica di prevenzione e contrasto all’evasione fiscale, tali strumenti risultano preziosi poiché consentono al Fisco di conoscere causa, origine e destinazione degli spostamenti di denaro.
Secondo i Caf, però, anche a causa della confusione e delle difficoltà provocate dai continui provvedimenti relativi all’emergenza COVID 19, non è stata data sufficiente pubblicità a tale previsione e la maggior parte dei contribuenti, ignara, ha continuato a seguire l’abitudine di pagare in contanti, rischiando di perdere, per l’anno d’imposta 2020, gran parte – se non tutte – le detrazioni.
L’Italia è, in effetti, uno dei Paesi in cui è meno diffuso l’utilizzo di moneta elettronica, soprattutto se analizziamo le abitudini dei più anziani e delle fasce meno istruite, circostanza che priverebbe queste persone delle detrazioni in un periodo di grande difficoltà economica; per tale motivo, bisognava avere il tempo di informare adeguatamente i contribuenti di una previsione del genere.
1) Gli oneri detraibili: quali sono e come vanno documentati ai fini della detrazione
Gli “oneri detraibili” in questione sono quelli individuati dall’art. 15 del TUIR. Per essi è prevista una detrazione pari al 19% del loro importo dall’imposta lorda.
L’obbligo di tracciabilità sussiste per tutti gli oneri, ad eccezione delle spese mediche (farmaci e dispositivi medici) e delle prestazioni specialistiche offerte da strutture pubbliche e private accreditate al SSN (art. 680 L. 160/2019): ne consegue che, per questi ultimi, si potrà continuare a beneficiare della detrazione anche pagando in contanti e conservando, ai fini probatori, i cosiddetti “scontrini parlanti” e/o le fatture indicanti qualità e quantità dei beni/prestazioni e il codice fiscale del destinatario; procedura, questa, ormai “metabolizzata” dai contribuenti.
Per tutti gli altri oneri, invece – in assenza di una deroga -sarà necessario produrre prova cartacea della transazione (es. ricevuta bancomat, estratto conto) oppure, in mancanza, far annotare la dicitura “pagamento avvenuto con mezzi tracciati” sulla fattura, ricevuta o scontrino emessi dal percettore delle somme: attenzione, va sottolineato- come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta n° 431 del 02/10/2020 ad interpello avente ad oggetto proprio tale argomento – che l’ eventuale annotazione va aggiunta dall’emittente; ne consegue che non sono ammesse note manuali da parte del contribuente.
Per evitare spiacevoli fraintendimenti con gli operatori dei Caf o i professionisti che si occupano di redigere le dichiarazioni dei redditi, è dunque opportuno ricordare le spese più diffuse rientranti nell’obbligo di tracciabilità:
- interessi passivi ed oneri accessori per mutuo relativo ad abitazione principale;
- compensi pagati ad intermediari immobiliari per acquisto abitazione principale;
- spese veterinarie;
- spese funebri;
- spese per attività sportiva di bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni;
- spese per frequenza di scuole dell’infanzia e secondarie di secondo grado;
- spese universitarie;
- spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
- premi per assicurazioni sulla vita;
- erogazioni liberali a favore dello Stato o di Onlus.
In mancanza di tracciabilità, per tali spese, non sarà possibile usufruire della detrazione fiscale.
In attesa di eventuali novità dal Decreto Sostegni bis, è bene familiarizzare con la realtà dei fatti, anche perché la campagna fiscale 2021 è già iniziata.
Fonte www.fiscoetasse.com
Dottore Commercialista Leonardo Calamassi
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