Convertito in legge il Sostegni-bis. Ufficiale la proroga al 15 settembre
Nella giornata di ieri, 22 luglio, il Senato, rinnovando la fiducia al Governo, ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 73/2021 (c.d. “Decreto Sostegni bis”), in cui sono confluite anche le previsioni del D.L. 99/2021.
Il testo è ora atteso in Gazzetta Ufficiale per l’entrata in vigore delle disposizioni.
Tra le novità più attese va sicuramente citata la proroga dei versamenti prevista per i soggetti Isa.
L’articolo 9 ter D.L. 73/2021, così come risultante a seguito della conversione in legge, esclude, per i c.d. “soggetti Isa”, l’applicazione della maggiorazione dello 0,40 % per i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva che scadono dal 30.06.2021 al 31.08.2021, se effettuati entro il 15.09.2021.
Questo significa, quindi, che non sarà possibile effettuare il versamento entro il 15.10.2021 con la maggiorazione dello 0,4%.
La nuova disposizione si applica anche ai soggetti per i quali operano cause di esclusione Isa, compresi i contribuenti forfettari, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 Tuir.
Potranno essere dunque pagate entro il prossimo 15.09.2021, senza alcuna maggiorazione, l’Irpef e le addizionali comunali e regionali; l’Ires; l’Irap; l’imposta sostitutiva prevista per i minimi e i forfettari; l’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d’impresa; la cedolare secca; Ivie e Ivafe; saldo Iva 2020 maggiorato dell’1,6% (ovvero dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese dal 16.03.2021 al 30.06.2021); il diritto annuale delle Camere di Commercio;
saldo e primo acconto dei contributi Inps artigiani, commercianti e gestione separata (si ricorda, tuttavia, che, con il messaggio Inps n. 2418 del 25.06.2021 sono stati sospesi i termini per il versamento del primo acconto 2021 dei contributi Inps dovuti da artigiani, commercianti e soggetti iscritti alla gestione separata interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali).
Non trova invece applicazione il maggior termine del 15.09.2021 ai fini del versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni. Sul punto giova tuttavia evidenziare che la legge di conversione ha previsto, all’articolo 13, comma 4-bis, una riapertura dei termini (fino al 15.11.2021) per la redazione e l’asseveramento della perizia di stima e per il versamento dell’imposta sostitutiva.
Di seguito si richiamano, in un prospetto di sintesi, le altre novità introdotte.
Nuove scadenze per rottamazione ter e saldo e stralcio
È prevista una modifica ai termini di versamento, che, in forza del nuovo articolo 1-sexies, sono così individuati:
a) entro il 31 luglio 2021 (ovvero il 2 agosto, cadendo il 31 luglio di sabato), relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
d) entro il 31 ottobre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Viene abrogato l’articolo 10-bis, comma 2, D.L. 137/2020, in forza del quale la detassazione dei contributi anti-Covid si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19.03.2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19“.
Questa modifica incide sulla corretta compilazione del prospetto Aiuti di Stato del quadro RS del Modello Redditi, essendo prevedibile l’eliminazione del codice 24 da indicare nel rigo RS401. Alle medesime conclusioni si dovrebbe poi giungere ai fini della compilazione del quadro IS del modello Irap (a perdere rilevanza, in questo caso, dovrebbe essere il codice 8).
Alle persone fisiche che possiedono un immobile concesso in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’e- missione di una convalida di sfratto per morosità, la cui esecuzione è stata sospesa in forza delle disposizioni anti-Covid, è riconosciuta l’esenzione Imu per l’anno 2021.
Detassazione contributi anti- Covid e novità per il prospetto degli Aiuti di Stato in dichiarazione
Esenzione Imu per i locatori con blocco degli sfratti
Sospensione del programma “cashback” e credito d’imposta POS
Trovano accoglimento, nell’ambito del provvedimento in esame, le previsioni del D.L. 99/2021 con le quali era stato sospeso il cashback ed erano stati potenziati i crediti d’imposta per l’utilizzo e l’acquisto dei Pos.
Tra l’altro, nel periodo tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno 2022, viene portato al 100% delle commissioni il credito d’imposta per gli esercenti che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti dei consumatori finali, e che adottano strumenti di pagamento elettronico, nel rispetto delle caratteristiche tecniche da stabilire con provvedimento, collegati agli strumenti di cui all’articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015 (registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi), ovvero strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del citato articolo. È prevista l’emanazione. Per approfondimenti si rinvia al contributo “Nuovi crediti d’imposta per l’utilizzo e l’acquisto di Pos”.
Contributo a fondo perduto per iViene introdotto un nuovo comma, il 30-bis, all’articolo 1 D.L.
soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di euro (fino a 15 milioni di euro) e per i titolari di reddito agrario
Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’HORECA (Hotellerie – Restaurant – Catering)
Credito d’imposta locazioni esteso alle attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni
73/2021, con il quale si riconosce un contributo a fondo perduto ai soggetti con ricavi nel secondo periodo d’imposta anteriore a quello di entrata in vigore della legge di conversione (2019, per i soggetti solari) superiori a 10 milioni di euro, ma comunque non superiori a 15 milioni di euro.
Sono previste tre diverse modalità di calcolo.
Lo stesso contributo a fondo perduto è esteso anche ai titolari di reddito agrario ai sensi dell’articolo 32 Tuir.
È prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie – Restaurant – Catering.
La definizione dei criteri e delle modalità di applicazione della nuova disposizione è lasciata ad un apposito decreto del Mef, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione.
Il credito d’imposta locazioni spetta anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta, anche in assenza di calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
A queste imprese il credito d’imposta spetta nelle misure del 40% (contratti di locazione, leasing, concessione di immobili a uso non abitativo) e del 20% (contratti di affitto d’azienda o contratti di servizi a prestazioni complesse).
Credito d’imposta sanificazione Tra i potenziali beneficiari del credito d’imposta sanificazioni per i b&b riproposto dal Decreto Sostegni-bis rientrano anche i B&B non
muniti di codice identificativo regionale, ma che autocertificano lo svolgimento dell’attività ricettiva.
Dottore Commercialista Leonardo Calamassi
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