Aiuti di Stato: in quali casi non deve essere compilato per contributi a fondo perduto ricevuti
Uno dei passaggi più odiosi di quest’anno è la compilazione dei quadri dedicati agli aiuti di Stato.
Ne avevamo già parlato su CommercialistaTelematico: si è creata una situazione kafkiana, paradossale, nella quale lo Stato ha prima erogato i contributi a fondo perduto ai contribuenti e poi ha chiesto loro di “dirgli”, attraverso la dichiarazione dei redditi, quali contributi gli ha erogato!
Una situazione davvero degna di un Paese burocraticamente incasellato nel quarto/quinto mondo! Certo, l’attuale burocrazia lo impone ma non si può sempre sottostare alla burocrazia, che sta rovinando il Paese e che è decisamente ora di ridurre il più possibile!
L’Agenzia delle Entrate ha ora potuto dichiarare che i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto contributi e indennità non devono indicare nei modelli REDDITI il relativo importo nei quadri di determinazione del
- reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84)
- e di lavoro autonomo,
- e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16).
Prospetto aiuti di Stato
Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).
Resta fermo che i contribuenti che abbiano già inviato il modello REDDITI e IRAP seguendo le indicazioni fornite nelle relative istruzioni non sono tenuti a rettificare le dichiarazioni presentate per tenere conto della presente avvertenza.
Perchè viene reso possibile
Tutto questo, dice l’Agenzia delle Entrate, è stato reso possibile dall’introduzione dell’art. 1-bis nella legge di conversione del Decreto Sostegni-bis, Legge n. 106 del 2021, che ha abrogato il comma 2 dell’art. 10-bis del D.L. n. 137 del 2020.
In tal modo l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 del citato art. 10-bis, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP dei contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19».
E’ solo un modestissimo aiuto ai contribuenti
Si, è una semplificazione modestissima… perchè limitare la semplificazione ai soli codici aiuto 24 e 8??
Dottore Commercialista Leonardo Calamassi
Fonte www.commercialistatelematico.it