A poche ore dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che detta i criteri operativi per l’annullamento automatico dei ruoli anni 2000/2010 del valore sino a 5.000 euro, vediamo di sottolineare alcuni aspetti importanti, per capire il funzionamento della procedura.
Condizioni per l’annullamento automatico dei ruoli
Come previsto dalla norma, l’annullamento avviene automaticamente (per il perfezionamento dell’annullamento non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario, in quanto il tutto avviene a opera di Agenzia delle Entrate-Riscossione), a due condizioni:
- che si tratti dei ruoli affidati (non quindi un riferimento alla notifica, ma all’affidamento) agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra l’intero anno 2000 fino a tutto il 2010, semprechè essi abbiano importo residuo di 5.000 euro (al riguardo, si precisa che l’importo va determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, ancorché si tratti di ruoli che sono stati oggetto della rottamazione o del c.d. saldo e stralcio);
- che il soggetto debitore (persona fisica o giuridica), abbia conseguito un reddito imponibile sino a 30.000 euro nel periodo d’imposta 2019.
Sono esclusi i ruoli inerenti a dazi doganali e IVA all’importazione.
Le date di riferimento
Entro il 20 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali relativi a soggetti che risultano essere intestatari di carichi del periodo 2000-2010 del valore sino a 5.000 euro (ciò, si ritiene, anche per i ruoli formati da enti impositori diversi dalle Entrate).
Successivamente, ed entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate comunicherà all’Agente della riscossione i soggetti che, in base alle dichiarazioni dei redditi e alle certificazioni fiscali, risultano possedere un reddito superiore alla soglia di legge.
Infine, entro il 31 ottobre 2021, si avrà l’annullamento automatico dei ruoli.
Non vi sono stati chiarimenti né sui limiti reddituali (non dovrebbero comunque essere calcolati i redditi esenti e la nozione di reddito imponibile dovrebbe coincidere con il reddito dichiarato al netto degli oneri deducibili, senza che rilevino le detrazioni d’imposta), né sui criteri di individuazione dei soggetti che possono beneficiare della sanatoria.
Per questo ultimo aspetto, il decreto si limita a specificare che, nel caso di coobbligati d’imposta, il requisito deve essere presente in capo ad almeno un coobbligato.
Dunque, alcuna comunicazione al contribuente di tutto ciò, ma è chiaro che in caso di illegittima esclusione dagli interessati, c’è la possibilità di adire al giudice, che sarà:
- Quello civile, in caso di “semplice” mancato inserimento tra gli aventi diritto l’annullamento dei ruoli;
- Quello Tributario, se il contribuente propone autotutela, a cui segue ovviamente diniego, espresso o tacito.
Fonte www.commercialistatelematico.com
Dottore Commercialista Leonardo Calamassi
www.informazionefisc