DURC congruità edilizia

DURC congruità edilizia: tabelle e faq aggiornate

Tutti i dettagli sul nuovo obbligo di congruità della manodopera in edilizia. Tabella dei valori congrui . Normativa e faq aggiornate della Commissione nazionale casse edili

E’ entrato in vigore il 1° novembre  il decreto del Ministero del lavoro n. 143 2021 che definisce  il nuovo obbligo di verifica della congruità  della manodopera impiegata  sul valore dei lavori edili, come  previsto dall’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 con le organizzazioni del settore.

Il nuovo adempimento intende combattere il fenomeno del dumping e proteggere il valore del lavoro degli addetti richiedendo il rispetto dei minimi contrattuali e delle altre norme sul rapporto di lavoro.

La CNCE ha rilasciato la piattaforma Ediconnect sul sito congruitanazionale.it  in cui imprese e committenti possono richiedere le attestazioni, previa registrazione, inserendo i dati dei cantieri.  Sono state inoltre pubblicate una serie di FAQ che chiariscono molti casi particolari (v. il documento integrale nell’ultimo paragrafo).

Ma andiamo con ordine ricordando in cosa consiste questa nuova attestazione e riportiamo la tabella dei valori indicati come  congrui  ai fini dell’ottenimento del  DURC in edilizia.  

DURC congruità manodopera in edilizia: cos’è

Si prevede che  il sistema controlli  la congruita dell’incidenza della  manodopera  sul valore finale dell’opera, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati  eseguiti  in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi oltre una certa soglia di valore.

In sostanza va dichiarato il numero minimo dei lavoratori previsti .

Il controllo positivo produrrà una attestazione   “certificazione di congruità” da parte della Cassa edile -edilcassa , ovvero il DURC di congruita edilizia che affianca il DURC contributivo .

Il comunicato ministeriale precisa che : “in fase di prima applicazione, la verifica della congruità della manodopera impiegata è effettuata in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata al citato Accordo collettivo. Ai fini della verifica si tiene conto delle informazioni dichiarate dall’impresa principale alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, con riferimento al valore complessivo dell’opera, al valore dei lavori edili previsti per la realizzazione della stessa, alla committenza, nonché alle eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie. In caso di variazioni da parte del committente riferite ai lavori oggetto di verifica, l’impresa è tenuta a dimostrare la congruità in relazione al nuovo valore determinato dalle varianti apportate”.

Verifica congruità manodopera: a chi si applica

il nuovo adempimento sulla verifica di  congruità   della  manodopera riguarda:

  • il settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

In particolare la verifica della congruità si applicherà :

  • nell’ambito dei lavori pubblici;
  • nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

ATTENZIONE  restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

DURC congruità manodopera, quando va richiesto

In sostanza le imprese sono  comunicare con una autodichiarazione  /DPR 445/2000) l’incidenza della manodopera sul valore complessivo dell’opera alla Cassa edile territoriale  che deve rispondere entro dieci giorni dalla richiesta.  

In particolare 

  • Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.
  •  Per i lavori privati, la congruità dell’incidenza della manodopera deve essere dimostrata prima dell’erogazione del saldo finale da parte del committente. L’attestazione va riferita alla congruità dell’opera complessiva.

Le disposizioni  si applicano ai lavori edili  con denuncia di inizio lavori  effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa  a partire dal 1° novembre 2021.

DURC congruità cosa succede in caso di irregolarità

In caso di scostamento dai minimi previsti, con una tolleranza pari al 5% la Cassa Edile/Edilcassa rilascerà ugualmente l’attestazione previa idonea dichiarazione del direttore dei lavori che giustifichi tale scostamento.

Si prevede inoltre che l’impresa affidataria risultante non congrua possa dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera con documentazione idonea ad attestare costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa.

Attenzione va prestata in particolare al fatto che in caso di mancata attestazione la Cassa edile deve iscrivere l’impresa alla BNI Banca nazionale delle imprese irregolari  che viene consultata  per le richieste di Durc relative a lavori privati e pubblici, con evidenti ripercussioni negative sull’immagine della azienda.

In caso di Durc di congruità negativo, inoltre, anche il Durc  ordinario diventa negativo fino a regolarizzazione.

Tabella congruità incidenza di manodopera

CNCE piattaforma Edilconnect  – Simulatore –  FAQ

La commissione nazionale ha implementato  sul sito www.congruitAnazionale.it il portale  CNCE Edilconnect , che sarà utilizzato dal Sistema nazionale edile per l’attuazione della verifica della congruità della manodopera nei cantieri. Consente di inserire i dati dei cantieri e richiedere la certificazione di congruità

E’ disponibile nella homepage del portale un “simulatore di congruità”, accessibile premendo il pulsante “Testa il simulatore di congruità”, che  consente alle imprese e ai loro consulenti di stimare gli importi di manodopera richiesti per soddisfare la verifica di congruità, in base ai parametri di simulazione inseriti.

E’ disponibile inoltre il manuale  Manuale utente  che illustra  e guida nella gestione delle operazioni possibili:

Si segnala anche per maggiori approfondimenti la pubblicazione di un webinar   sull”argomento sul portale delle Casse edili del Veneto  www. ceiv.eu che hanno pubblicato gli atti e numerose  FAQ di chiarimenti in materia.

Le FAQ ufficiali della commissione nazionale  pubblicate lo scorso 11 novembre intendono fornire interpretazioni   omogenee anche per gli adeguamenti delle sofwarehouse. Un importante  chiarimento alla faq n. 2 precisa ad esempio che se in un cantiere edile risulta un’impresa inquadrata con il Ccnl metalmeccanica o altro Ccnl al  momento dell’inserimento del cantiere, l’impresa affidataria (anche se non edile) dovrà indicare il valore complessivo dell’opera e il valore dei lavori edili sui quali sarà calcolata l’incidenza della manodopera. Le attività non edili non rilevano, pertanto, ai fini del raggiungimento della percentuale di congruità della manodopera edile. I lavori edili sono individuati dall’art. 2 del DM 143/2021 e comunque sono tutti quelli riferiti a imprese inquadrate o inquadrabili, ai fini previdenziali, nel settore edile.

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi – Follonica

Fonte: www.fiscoetasse.com

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