Bonus casa under 36 anche per immobili acquistati all'asta

Bonus casa under 36 anche per immobili acquistati all’asta

Le condizioni di applicabilità del bonus casa under 36 per gli acquisti di immobili prima casa all’asta. Un riepilogo delle regole.

L’istante vuole acquistare un immobile all’asta e intende chiedere l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, ai sensi dell’articolo 64, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73, (cosiddetto decreto “Sostegni bis”) noto come bonus casa under 36

Tale articolo prevede l’esenzione dalle imposte di registro e ipotecaria e catastale, oltre all’attribuzione di un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto:

  • per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case di abitazione,
  • se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno,
  • in cui l’atto è rogitato,
  • e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

Egli chiede, quindi, se nell’ipotesi di acquisto all’asta possa beneficiare del bonus casa under 36 

Immobile acquistato all’asta: spetta il bonus casa under 36?

Le Entrate con Risposta a interpello n 808 del 13 dicembre ricordano che ai sensi dell’articolo 64, comma 6 «Gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, come definite dalla Nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui ».

Con la recente Circolare del 14 ottobre 2021, n. 12 ed al paragrafo n 2.2 è stato chiarito che le agevolazioni di cui si tratta trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui il diritto sull’immobile si acquisisce per effetto di un decreto di trasferimento emesso all’esito di un procedimento giudiziale.

Ciò in coerenza con quanto già chiarito dall’Amministrazione finanziaria in relazione all’agevolazione “prima casa”, la cui applicazione può essere chiesta “anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avviene con un provvedimento giudiziale” (cfr. risoluzione n. 38/E del 28 maggio 2021). A tal fine, le dichiarazioni relative alla sussistenza dei requisiti per l’agevolazione in commento sono rese dalla parte interessata, generalmente, nelle more del giudizio, affinché le stesse possano risultare nel provvedimento medesimo. Dette dichiarazioni potranno essere rese anche in un momento successivo, purché comunque ciò avvenga prima della registrazione dell’atto (cfr. citata risoluzione n. 38/E del 2021 e circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, paragrafo 9).

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi – Follonica

Fonte www.fiscoetasse.com

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