Bonus edilizi: il Sostegni ter blocca le cessioni multiple
Secondo la bozza del DL Sostegni ter si prevedrebbe un brusco stop alle cessioni dei bonus edilizi. Vediamo i dettagli
La Bozza del Dl Sostegni ter approvata lo scorso venerdì dal Consiglio dei Ministri, a norma del provvisorio art 26, eliminerebbe la possibilità di ulteriore cessione dei crediti d’imposta.
In particolare, l’art 26 rubricato Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche apporta modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 prevedendo sinteticamente che si andrebbe a bloccare la cessione multipla dei crediti d’imposta e prevedendo una sola cessione da parte dell’impresa agli intermediari finanziari. La cessione diventerebbe possibile una volta sola, e poi, il cessionario dovrà usare il credito senza possibilità di girarlo ulteriormente.
Tale misura, secondo quanto dichiarato dal Governo, consentirebbe di bloccare la catena di cessioni dei crediti che, come evidenziato dalla cronaca di questi giorni, ha dato vita a consistenti frodi rilevate dal Guardia di Finanza.
Al contrario, secondo l’ANCE Associazione nazionale Costruttori edili le novità in tema di bonus edilizi previste dal Sostegni ter, sarebbero “l’ennesima modifica alle misure in corso, con il limite alla cessione dei crediti, che rischia di bloccare le imprese e penalizzare le famiglie più bisognose. Non è così che si fermano le frodi”.
Il presidente ANCE Gabriele Buia ha infatti sostenuto in una nota pubblicata il 21 gennaio 2022 che “l’incertezza delle regole, anche con provvedimenti retroattivi, scoraggia il mercato e le imprese più serie” aggiungendo poi aggiunge che “non si possono colpire continuamente migliaia di cittadini e di imprese corrette impegnate in interventi di riqualificazione energetica e sismica, che ora dovranno necessariamente rivedere le condizioni contrattuali con i proprietari, generando migliaia di contenziosi e un blocco del mercato”.
Infine vediamo nel dettaglio, le modifiche recante dall’art 26:
a) all’articolo 121, comma 1: 1) alla lettera a), le parole «con facoltà di successiva cessione del credito» sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi» e -dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;
alla lettera b) le parole «, con facoltà di successiva cessione» sono soppresse e dopo le parole «gli altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione»;
b) all’articolo 122, comma 1, dopo le parole «altri intermediari finanziari» sono inserite le seguenti: «, senza facoltà di successiva cessione». Inoltre, sempre secondo le novità in arrivo dello stesso arti 26 in bozza, i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020,ovvero dell’opzione di cui al comma 1 dell’articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.