CIN affitti brevi: scatta l’obbligo di provvedere
Pubblicato in GU del 3 settembre il comunicato della piena operatività del BDRS dove richiedere il codice CIN per locazioni brevi e turistiche: sanzioni per chi non provvede
Dal 2 novembre decorrono le disposizioni contenute nell’art 13 ter del DL n 145/2023 relativamente al codice CIN per le locazioni brevi e turistiche.
E’ quanto riporta il comunicato del Ministero del Turismo che ha annunciato la pubblicazione dell’avviso in GU del 3 settembre, data dalla quale quindipartono i termini di 60 giorni per adeguarsi alle novità, chi non provvederà sarà soggetto a sanzioni.
Vediamo tutti i dettagli per adempiere e le sanzioni per gli inadempienti.
1) CIN affitti brevi: scatta l’obbligo di provvedere
Pubblicato in GU del 3 settembre l’avviso del Ministero del Turismo che, ai sensi dell’art 13 ter comma 15 del DL 145/2023, fa scattare il termine di due mesi per l’entrata in vigore delle norme sul CIN.
Il DL 145/2023 ha introdotto l’obbligo del CIN e le relative sanzioni.
Il decreto ha previsto che il Ministero del Turismo ha il compito assegnare mediante procedura automatizzata e su istanza del locatore o titolare della struttura ricettiva, il CIN a:
  • unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e a contratti di locazione breve,
  • strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere.
L’avviso era molto atteso in quanto dalla pubblicazione in GU dello stesso, dal 3 settembre, decorrono i 60 giorni entro cui mettersi in regole con il CIN richiedendolo sulla piattaforma preposta BDRS che fino al 1° settembre è stata progressivamente attivata in tutta Italia.
Per ottenere il CIN dal Ministero del Turismo, il locatore o il soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva deve presentare, sul portale BDSR apposita istanza con anche:
  • i dati catastali dell’unità immobiliare o della struttura;
  • nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti.
Chi non provvede sarà soggetto alla sanzione pecuniaria da 800 a 8.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, decorsi 60 giorni dal 3 settembre, come indica il comunicato del Ministero.
Sarà soggetto a sanzione anche chi non espone il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura ricettiva o non indica il CIN in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
L’obbligo di indicare il CIN negli annunci ovunque pubblicati e comunicati riguarda anche i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e sui soggetti che gestiscono portali telematici, con riferimento a tutte le unità immobiliari destinate alla locazione per finalità turistiche o alla locazione breve.
La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con:
  • la sanzione pecuniaria da 500 a 5.000 euro in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per cui è accertata la violazione;
  • la sanzione della rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.
Anche in tal caso, le sanzioni scatteranno solo dopo i 60 giorni previsti dalla normativa. Leggi anche CIN affitti brevi: quali sono le sanzioni per chi non provvede?
Dato che il Turismo ha annunciato la pubblicazione dell’avviso di piena operatività del BDRS ieri 3 settembre, da ieri decorrono i 60 giorni che scadono il  2 novembre 2024 da questa data dovrebbero scattare le sanzioni per chi non si è messo in regola.

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi – Follonica

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