Assegno temporaneo per i figli minori: attenzione alla scadenza del 30 settembre
Come noto con il Decreto Legge n. 79 dell’8 giugno 2021, convertito nella Legge n. 112/2021, è stato introdotto il nuovo assegno temporaneo per i figli per il periodo ponte 1 luglio 2021 – 31 dicembre 2021 spettante alle famiglie con figli minori che non hanno diritto alla percezione degli “assegni per il nucleo familiare”.
Dallo scorso 1 luglio 2021 è possibile presentare telematicamente la domanda per ottenere l’assegno mensile per figli minori e con il messaggio INPS 22.06.2021, n. 2371 e la circolare Inps n. 93-2021 sono state fornite le istruzioni per la misura.
Nota: l’assegno temporaneo è un assegno su base mensile per tutte le famiglie con figli minori di età inferiore ai 18 anni che non hanno diritto alla percezione degli assegni per i nuclei familiari (ANF) ed è destinato ai lavoratori autonomi , ai soggetti disoccupati, ai percettori di reddito di cittadinanza, ai dipendenti che non posseggono i requisiti reddituali per poter richiedere l’assegno per il nucleo familiare.
E’ una misura valevole solo da luglio 2021 a dicembre 2021 in attesa dell’entrata in vigore nel 2022 dell’Assegno Unico Universale.
Una particolarità molto importante inerente alla nuova misura dell’assegno temporaneo per i figli minori riguarda le tempistiche di presentazione dell’apposita domanda per usufruire del beneficio ovvero:
- domanda presentata entro il 30 settembre 2021: la presentazione entro tale termine consente la percezione degli arretrati a partire dal mese di luglio 2021;
- domanda presentata dopo la data sopra indicata e comunque nel limite massimo previsto del 31 dicembre 2021: da diritto alla percezione dell’assegno temporaneo solo dal momento della presentazione.
Con il presente contributo si coglie l’occasione per fare il punto sugli aspetti fondamentali della norma al fine di poter avere un quadro completo della situazione in vista della presentazione della relativa domanda di spettanza.
Assegno temporaneo per i figli minori: aspetti principali
Requisiti necessari per poter richiedere l’assegno temporaneo
L’assegno temporaneo si caratterizza in importo che varia in funzione del numero di figli minorenni e in misura decrescente all’aumentare dell’ISEE ( da un massimo di 167,50 euro per ciascun figlio o 217,80 euro per nuclei con almeno 3 figli), maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità, a un minimo di 30 euro, 40 euro per nuclei con almeno 3 figli, con ISEE fino a 50.000).
L’assegno ha una cadenza mensile e viene accreditato sul conto corrente indicato dal genitore richiedente (o mediante bonifico sul conto postale o carta di pagamento con Iban o libretto postale).
L’assegno temporaneo è erogato dall’Inps ai nuclei familiari che non hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare, in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
Per poter avere diritto al nuovo assegno temporaneo i soggetti richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’UE, o suo familiare titolare del diritto di soggiorno;
- essere cittadino di uno Stato non appartenente all’UE, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
- essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
- essere domiciliato o residente in Italia, con figli a carico aventi una età inferiore ai 18 anni ;
- essere residente in Italia da almeno 2 anni, anche non continuativi, oppure titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Nota: occorre sempre ribadire che hanno diritto all’assegno temporaneo per i figli i nuclei familiari che non accedono all’ANF e in presenza di figli di età inferiore ai 18 anni, compresi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
Altro requisito fondamentale per poter effettuare la richiesta dell’agevolazione è il possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità inferiore ai 50.000 euro (i requisiti sono cumulativi e devono essere presenti non solo al momento della presentazione della domanda (dal 1° luglio 2021) ma devono anche persistere ed essere rispettati per tutta la durata del beneficio (1° luglio – 31 dicembre 2021).
La misura dell’assegno temporaneo
L’importo dell’assegno mensile varia a seconda del numero dei figli minori presenti nel nucleo familiare ed è determinato in base a delle soglie derivanti dalla dichiarazione ISEE.
Come disposto dall’art. 5 del Decreto Legge n.79-2021 sono previste maggiorazioni degli importi degli assegni spettanti se il nucleo familiare è composto da più di due figli prevedendo un aumento per ciascun figlio minore del 30%.
Nota: l’importo mensile dell’assegno temporaneo è calcolato sulla base della tabella allegata al decretolegge n. 79/2021, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.
Per avere diritto all’assegno è prevista una soglia minima di ISEE fino a 7.000 euro (nel caso di specie spettano gli assegni in misura piena pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli) ovvero a 217,80 euro per figlio in caso di nuclei più numerosi ) e una soglia massima di ISEE pari a 50.000 euro, oltre la quale la misura non spetta.
In via generale l’Assegno temporaneo prevede un’indennità mensile da 30 euro a 217,80 euro al mese per ciascun figlio e spetta una maggiorazione di euro 37,5 per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli; di 55,00 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli e di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità (gli importi variano a seconda del reddito ISEE del soggetto richiedente).
In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell’Assegno temporaneo, dovrà essere presentata una DSU aggiornata entro due mesi dalla data della variazione.
L’assegno non concorre a formare la base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche ne è imponibile ai fini contributivi ed è corrisposto mediante accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata) ovvero tramite bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale e accredito sulla specifica carta per i nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza.
Come indicato dalla circolare Inps n. 93 -2021 l’assegno è corrisposto dall’Istituto in misura pari tra entrambi i genitori a meno che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente (in assenza dei genitori l’assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale).
Nel caso di affido condiviso dei minori l’assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull’IBAN di ciascun genitore.
Nel caso invece di separazione legale dei coniugi o di annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatari.
Presentazione della domanda: aspetti cruciali
La domanda per il riconoscimento dell’assegno temporaneo deve essere presentata non oltre il 31 dicembre 2021 in modalità telematica all’INPS è l’Istituto, con il messaggio n. 2371/2021 e con la circolare n. 93/2021, ha definito gli aspetti operativi relativi alla presentazione dell’istanza con decorrenza dal 1° luglio 2021.
Nota: se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace.
Come detto in premessa la tempistica della presentazione della domanda comporta degli effetti particolari:
- domanda presentata dal 1° luglio 2021 ed entro il 30 settembre 2021: il soggetto richiedente ha diritto a percepire le mensilità arretrate a decorrere dal mese di luglio 2021;
- domanda presentata oltre il 30 settembre ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2021: il soggetto richiedente perde il diritto a percepire le mensilità arretrate dal 1° luglio 2021 ed ha diritto solo all’assegno per i mesi ricompresi tra quello di presentazione della domanda e il mese di dicembre 2021.
La domanda di assegno temporaneo deve essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:
- portale web, se si è in possesso del codice PIN dispositivo oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS), Contact Center Integrato;
- patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Nota: i percettori del reddito di cittadinanza non devono presentare domanda in quanto la quota spettante di assegno sarà corrisposta automaticamente dall’Inps sulla carta di pagamento del reddito di Cittadinanza, essendo l’assegno temporaneo e il reddito di cittadinanza delle “misure compatibili”.
L’assegno temporaneo, oltre che con il reddito di cittadinanza, è compatibile anche con le seguenti altre misure:
- eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali;
- assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
- assegno di natalità;
- premio alla nascita;
- detrazioni fiscali;
- assegni familiari spettanti a coltivatori diretti, coloni e mezzadri, piccoli coltivatori diretti, pensionati di queste Gestioni ed i pensionati delle Gestioni speciali lavoratori autonomi.
Dottore Commercialista Leonardo Calamassi
Fonte www.commercialistatelematico.com