Bonus 200-150 euro per gli autonomi INPS: come funziona

Unica domanda entro il 30 novembre per i bonus 200 e 150 euro destinati ai professionisti in gestione separata e autonomi delle gestioni speciali: come funziona

Dopo la pubblicazione dell’atteso decreto sul bonus 200 euro per professionisti e autonomi sotto i 35mila euro INPS ha già pubblicato ieri le istruzioni operative per le domande relative ai propri iscritti ( I professionisti iscritti alle Casse devono invece rivolgersi direttamente al proprio ente di riferimento).

La novità importante è che il nuovo decreto aiuti ter , pubblicato il 21 settembre 2022 ha accordato un bonus aggiuntivo agli stessi beneficiari , se rientranti nella soglia di 20 mila euro

La circolare chiarisce quindi che i beneficiari che rientrino in entrambi i limiti reddituali riceveranno in un’unica erogazione entrambe le indennità ovvero:

  •  350 euro per chi ha un reddito 2021 che non supera 20mila euro;
  •  200 euro se il reddito è compreso tra 20.001 e 35mila euro.

Nella circolare l’istituto precisa meglio le categorie beneficiarie del bonus che sono

  1. artigiani ed esercenti attività commerciali;
  2. coltivatori diretti, coloni e mezzadri; 
  3. pescatori autonomi;
  4.  liberi professionisti in Gestione separata.

ATTENZIONE sono inclusi anche coadiuvanti e coadiutori delle gestioni artigiani, commercianti e coltivatori diretti, per i quali fa fede il reddito 2021 del titolare

La circolare riepiloga i requisiti ovvero

  • l’iscrizione alle gestioni presente alla data del 18 maggio 2022,
  • titolari di partita Iva attiva
  • almeno un versamento contributivo con competenza a decorrere dall’anno 2020 (con esclusione dei soggetti per i quali non risultavano scadenze ordinarie per il pagamento dei contributi previdenziali);
  • assenza di trattamenti pensionistici.
  • Non essere percettore dell’indennità 200 euro per requisiti diversi

Le modalità per le domande

Il modello di domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”  sul sito web dell’Istituto www.inps.it, seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza .

La piattaforma consente di monitorare lo stato di lavorazione della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

Le credenziali di accesso al servizio sono le seguenti:

• SPID di livello 2 o superiore;

• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

• Carta nazionale dei servizi (CNS).

Si puo fare richiesta anche:

  •  tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori) oppure
  •  attraverso gli Istituti di Patronato, 

Come detto i professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sono tenuti a presentare la domanda agli enti previdenziali cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.

Nel caso, invece, in cui il lavoratore sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a una Cassa privata la domanda di accesso all’indennità una tantum dovrà essere presentata esclusivamente all’INPS.

Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore deve rilasciare le seguenti dichiarazioni, che vengono rilasciate ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;

b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;

c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;

d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro / oppure un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;

f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;

g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.

l’Inps sottolinea infine che per l’accertamento della sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione, l’INPS procederà alla successiva verifica anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate.

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi – Follonica

www.fiscoetasse.com

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