LEONARDO CALAMASSI – DOTTORE COMMERCIALISTA
Bonus fiscale 2021: Istruzioni
Come noto, dal 1° luglio 2020, il Governo ha rivisitato il cd. “bonus 80”, denominato anche “bonus fiscale 2021”. Da tale data, infatti, ai cittadini italiani è stato riconosciuto un importo mensile superiore, ossia 100 euro. Inoltre, sono state modificati anche i limiti di reddito da rispettare per ottenere il credito Irpef, oltre all’introduzione di una nuova detrazione fiscale.
Tutte queste novità sono state confermate dalla Legge di Bilancio (L. n. 178/2020) anche per il 2021, in quanto la misura è divenuta strutturale. Ciò significa che anziché ricevere solamente 960 euro annuali, i beneficiari riceveranno ben 1200 euro annuali. Ma non solo: il legislatore ha allargato il bonus fiscale 2021 anche a nuove categorie di soggetti. Stiamo parlando, in particolare, di chi è percettore di NASpI, ossia l’indennità di disoccupazione, piuttosto che della DIS-COLL, oppure di qualsiasi altra prestazione economica a sostegno del reddito.
L’INPS, pertanto, a decorrere dal 23 febbraio 2021 erogherà mensilmente 100 euro anche per i disoccupati. Tale importo, si evidenzia, non concorrerà alla formazione del reddito, quindi non avrà risvolti a livello fiscale. Inoltre, il soggetto disoccupato non dovrà presentare alcuna domanda per ricevere il bonus mensile, poiché l’Istituto Previdenziale erogherà il tutto in maniera automatica.
La predetta novità è stata inserita della recente Manovra Finanziaria, estendo quindi il bonus anche ai soggetti disoccupati e a tutti coloro che percepiscono prestazioni a sostegno del reddito.
Bonus fiscale 2021: come funziona
Il legislatore ha introdotto due differenti misure che tendono ad abbattere il cuneo fiscale sui lavoratori dipendenti, ossia:
- il trattamento integrativo, una misura che riguarda i redditi entro i 28.000,00 euro (sempreché la detrazione per lavoro dipendente sia inferiore all’imposta lorda generata dai redditi suddetti), ed è pari a 200,00 euro annui. Tale misura è prevista dal 1° luglio 2020, quindi resterà valida anche per il 2021;
- un’ulteriore detrazione fiscale, riguardante invece i redditi compresi tra 28.000,00 e 40.000.00 euro, il cui importo è differente a seconda della fascia di reddito all’interno della quale si rientra.
Quindi:
- per i redditi fino a 28.000,00 euro, il trattamento integrativo è pari a 100 euro al mese;
- per i redditi tra 28.000,00 euro e 35.000 euro, il trattamento integrativo è pari a 80 euro al mese;
- per i redditi tra 35.000,00 euro e 40.000 euro, il trattamento integrativo decresce da 80 euro al mese fino a 0 euro.
Bonus fiscale 2021: come si calcola l’ulteriore detrazione fiscale
L’ulteriore detrazione fiscale è di importo pari a:
- 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro. La formula da utilizzare per il calcolo è la seguente: “480+[120* (35.000–reddito complessivo)/7.000]”;
- 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro. La formula per il calcolo è la seguente: “480* (40.000 – reddito complessivo)/5.000”.
In sostanza, per ottenere la detrazione fiscale per i redditi superiori a 28.000,00 euro bisognerà eseguire un calcolo che renderà decrescente l’importo percepito tanto più ci si avvicina alla soglia massima di 35.000 o di 40.000 euro.
Bonus fiscale 2021: soggetti interessati
Affinché sia possibile fruire del trattamento integrativo è necessario verificare che il reddito prodotto da parte del soggetto potenziale beneficiario sia un reddito da lavoro dipendente di cui all’art. 49, co. 1 del TUIR, oppure alcune forme di reddito assimilato a quello da lavoro dipendente.
Ne consegue che possono accedere al trattamento i lavoratori:
- con reddito da lavoro dipendente;
- con i seguenti redditi, assimilati a quelli da lavoro dipendente:
- compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (art. 50, co. 1, lett. a), TUIR;
- indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (art. 50, co. 1, lett. b), TUIR;
- somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (art. 50, co. 1, lett. c), TUIR;
- redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa(art. 50, co. 1, lett. c-bis), TUIR;
- remunerazioni dei sacerdoti (art. 50, co. 1, lett. d), TUIR;
- prestazioni pensionistiche comunque erogate (art. 50, co. 1, lett. h-bis), TUIR;
- compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (art. 50, co. 1, lett. l), TUIR.
Bonus fiscale 2021: il calcolo reddituale
Non basta però solamente essere lavoratori dipendenti o con redditi a questi assimilati per ottenere automaticamente il trattamento integrativo, in quanto è anche necessario avere un’imposta lorda determinata su tali redditi che sia diammontare superiore alle detrazioni di lavoro spettanti.
Ciò significa che l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati dovrà essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda stessa.
Bonus fiscale 2021: spetta anche per chi è in NASpI
A decorrere dal 23 febbraio 2021, l’INPS corrisponderà il bonus Irpef da 100 europer tutti i disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione. Quindi a partire da questo mese chi riceve la Naspi vedrà l’importo mensile aumentato di 100 euro per la durata dell’indennità. Il bonus verrà versato direttamente dall’Inps sul conto corrente del lavoratore disoccupato.
Non è necessario fare alcuna domanda, in quanto il bonus 100 euro viene erogato direttamente dall’INPS sul conto corrente del lavoratore disoccupato. Nel caso in cui fosse il bonus non fosse dovuto verrà recuperato in sede di presentazione delmodello 730.
Dottore Commercialista Leonardo Calamassi
Fonte www.leggioggi.it