Bonus INPS 1600 euro: attesa per le domande
Tabella requisiti delle nuove indennità una tantum COVID 19 del Sostegni bis mentre l’Inps rimanda a prossime circolari il via alle domande e ulteriori dettagli
Con il messaggio 2309 del 16.6.2021 l’INPS comunica ufficialmente l’istituzione delle nuove indennità per i lavoratori danneggiati dal COVID 19 da parte del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (decreto Sostegni bis), e del meccanismo di riduzione dell’indennità NASpI .
L’istituto riepiloga le principali indicazioni del decreto e comunica che :
- le piattaforme telematiche per le domande non sono ancora state predisposte .
- Le scadenze per l’invio delle istanze saranno definite con circolari di prossima emanazione.
- Per l’invio saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS
Indennità COVID-19 1600 euro
L’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41-2021(Decreto sostegni). Inoltre hanno diritto anche i lavoratori delle stesse categorie, che maturino i requisiti specifici alla data del 26 maggio 2021 vedi tabella sotto)
In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari della richiamata precedente tutela:
- lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- lavoratori dello spettacolo.
Inps conferma che i lavoratori che hanno già fruito delle indennità 2400 del Sostegni 1 non devono presentare una nuova domanda e il bonus sarà erogato dall’Istituto ai beneficiari con le modalità già utilizzate in precedenza.
Per chi non aveva i requisiti e intende fare domanda bisogna attendere la circolare che è in corso di preparazione.
L’ istituto sta predisponendo la piattaforma e comunicherà a breve la scadenza per la presentazione della domanda.
Di seguito riepiloghiamo i requisiti, sulla base delle previsioni del decreto legge Sostegni bis e delle istruzioni fornite per i bonus precedenti.
Per l’ufficialità bisogna comunque attendere le istruzioni INPS che si spera arrivino con congruo anticipo rispetto alla scadenza che sarà fissata.
Tabella requisiti per i bonus Inps 1600 euro maggio 2021
CATEGORIE | REQUISITI | NOTE |
lavoratori stagionali del turismo e terme , anche in somministrazione |
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lavoratori stagionali e somministrati di altri settori tranne agricoltura |
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sono esclusi gli operai del settore agricolo beneficiari dell’indennità agricola |
Lavoratori intermittenti |
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sono ammessi sia i lavoratori con contratto a chiamata non obbligo di risposta che senza obbligo di risposta |
Lavoratori occasionali |
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Lavoratori a termine del turismo e terme |
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hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco (v. Circolare) |
Incaricati vendite a domicilio |
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Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo |
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il messaggio iNPS 30.4.2021 specificava che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019. |
Bonus lavoratori del settore agricolo e della pesca
L’indennità per gli operai agricoli a tempo determinato istituita dal Sostegni bis è pari a 800 euro e va ai lavoratori che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Non è cumulabile con le indennità del Sostegni 1 né con le relative proroghe del decreto Sostegni bis. è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.
Una indennità una tantum pari a 950 euro va invece ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.
Sulla cumulabilità con altre prestazioni l’istituto si riserva di chiarire in una prossima circolare .
Entrambi i bonus sono esenti IRPEF e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.
Dottore Commercialista Leonardo Calamassi
Fonte www.fiscoetasse.com