Bonus INPS 1600 euro: attesa per le domande

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Tabella requisiti delle nuove indennità una tantum COVID 19 del Sostegni bis mentre l’Inps rimanda a prossime circolari il via alle domande e ulteriori dettagli

Con il messaggio 2309  del 16.6.2021  l’INPS comunica ufficialmente l’istituzione delle nuove indennità per i lavoratori danneggiati dal COVID 19 da parte del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (decreto Sostegni bis), e del meccanismo di riduzione dell’indennità NASpI .

L’istituto riepiloga le principali indicazioni del decreto e comunica che :

  • le piattaforme telematiche per le domande non sono ancora state predisposte .
  •  Le scadenze per l’invio delle istanze saranno definite con circolari di prossima emanazione.
  • Per l’invio saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS

Indennità COVID-19 1600 euro 

L’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41-2021(Decreto sostegni). Inoltre hanno diritto anche i lavoratori delle stesse categorie, che maturino i requisiti specifici alla data del 26 maggio 2021 vedi tabella sotto)

In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari della richiamata precedente tutela:

  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Inps conferma che i lavoratori che hanno già fruito delle indennità 2400 del Sostegni 1   non devono presentare una nuova domanda e il bonus sarà erogato dall’Istituto ai beneficiari con le modalità già utilizzate in precedenza.

Per chi non aveva i requisiti e intende fare domanda bisogna attendere  la circolare che è in corso di preparazione.

L’ istituto sta predisponendo la piattaforma e comunicherà a breve la scadenza per la presentazione  della  domanda.

Di seguito riepiloghiamo i requisiti, sulla base delle previsioni del decreto legge Sostegni bis e delle istruzioni fornite per i bonus precedenti.

Per l’ufficialità bisogna comunque attendere le istruzioni  INPS che si spera arrivino con congruo anticipo rispetto alla scadenza che sarà fissata.

Tabella requisiti per i bonus Inps 1600  euro maggio 2021

CATEGORIE REQUISITI NOTE
lavoratori stagionali del turismo e terme , anche in somministrazione
  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021
  • 30 giornate di lavoro
  • non titolari di pensione ne Naspi ne lavoro dipendente alla data del 26 maggio 2021
  • ammessi anche coloro che nel periodo abbiano avuto sia rapporti di lavoro stagionale che altri rapporti di lavoro dipendente, poi cessati.
lavoratori stagionali e somministrati di altri settori  tranne agricoltura
  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio  2021
  • 30 giornate di lavoro
  • non titolari di pensione ne Naspi ne lavoro dipendente alla data della domanda 
  • l’istruttoria sarà centralizzata  ma l’eventuale riesame spetta alle sedi INPS . utile avere il contratto o la lettera di assegnazione alla azienda utilizzatrice
sono esclusi gli operai del settore agricolo beneficiari dell’indennità agricola
Lavoratori intermittenti
  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021
  • 30 giornate di lavoro
  • non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data della presentazione della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta
sono ammessi sia i lavoratori con contratto a chiamata non obbligo di risposta che senza obbligo di risposta
Lavoratori occasionali
  • titolari di contratti occasionali  art 2222 c.c. tra il 1 gennaio 2019 e il 26 maggio 2021
  • senza contratto alla data del 26 maggio 2021
  • già iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio e con almeno 1 contributo mensile versato
Lavoratori a termine  del turismo e terme
  • titolari di contratti a termine tra il 1 .1.2019 e il 26.5.2021 per almeno 30 giorni
  • titolari di contratti a termine tra il 1.1.2018 e il 31.12.2018 senza contratto alla data del 26.5. 2021
hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco  (v. Circolare)
Incaricati vendite a domicilio
  • reddito annuo  2019 superiore a 5000 euro
  • titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 26.5.2021
  • non titolari di altro rapporto di lavoro subordinato tranne quello intermittente senza indennità di disponibilità
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo
  • almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e il 26.5.2021 da cui derivi reddito non superiore a 75mila euro
  • IN ALTERNATIVA  almeno 7 contributi giornalieri  nello stesso periodo, da cui derivi un reddito non superiore a 35mila euro
  • non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data del 26.5.2021 della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta
il messaggio iNPS 30.4.2021  specificava che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.

Bonus  lavoratori del settore agricolo e della pesca

L’indennità per gli operai agricoli a tempo determinato    istituita dal Sostegni bis è pari a 800 euro e va ai lavoratori  che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. Non è cumulabile con le indennità del Sostegni 1 né con le relative proroghe del decreto Sostegni bis. è cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.

Una indennità una tantum  pari a 950 euro   va invece ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

Sulla cumulabilità con altre prestazioni l’istituto si riserva  di chiarire in una prossima circolare .

Entrambi i bonus sono esenti IRPEF  e per il periodo di fruizione delle stesse non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi

Fonte www.fiscoetasse.com

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