LEONARDO CALAMASSI – DOTTORE COMMERCIALISTA

Bonus Pubblicità 2021: entro il 31 marzo invio della domanda di prenotazione

bonus pubblicità

Il 31 marzo è l’ultimo giorno utile, per imprese e lavoratori autonomi, per l’invio della Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta su investimenti pubblicitari incrementali

Scade il 31 marzo 2021 il termine entro il quale, imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali, possono inviare la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta su investimenti pubblicitari incrementali” realizzati o da realizzare nel 2021 (c.d. Bonus Pubblicità).

Si tratta di una sorta di prenotazione delle risorse che, oltre a contenere i dati degli investimenti effettuati nell’anno precedente, contiene i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato (2021).

La domanda potrà essere inviata tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata“Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con:

  • Spid
  • Carta nazionale dei servizi (CNS)
  • Cartà di identità elettronica (CIE)
  • entratel e fisconline

direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, oppure tramite una società del gruppo, se il richiedente fa parte di un gruppo societario. o tramite gli intermediari abilitati.

Misura del credito d’imposta

Ricordiamo che dall’anno 2018, è stato istituito, dall’articolo 57-bis del decreto-legge n. 50/2017, il suddetto credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati:

  • dalle imprese,
  • dai lavoratori autonomi
  • e dagli enti non commerciali,

sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale. Il credito di imposta è previsto nellamisura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis“.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.

Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è riconosciuto:

  • relativamente agli investimenti pubblicitari sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati. Viene meno quindi il requisito dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente
  • relativamente agli investimenti pubblicitari sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC, nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente.

Con il D.L. n. 18/2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) prima e con il D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) dopo, sono state introdotte importanti novità solo per il 2020 in tema di credito d’imposta pubblicità.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro il 30 aprile 2021,pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.

Dal 1 al 31 gennaio 2022 i richiedenti potranno confermare gli investimenti effettuati con dichiarazione sostitutiva, successivamente verrà pubblicato l’elenco definitivo dei beneficiari e il credito spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione a partire dal quinto giorno successivo alla suddetta pubblicazione con F24 e tramite i servizi telematici della agenzia delle entrate con codice tributo “6900” istituito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 41/2019.

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi

Fonte www.fiscoetasse.com

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