Canone unico: il Sostegni bis proroga al 31 dicembre l’esenzione del pagamento

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Bar, ristoranti ecc: proroga per l’esenzione del pagamento del canone unico già prorogata dal DL Sostegni in fase di conversione in legge. L’esenzione arriva al 31 dicembre

A causa del protrarsi della emergenza da covid 19 e al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche danneggiate, l’art 5 della bozza del Decreto Sostegni bis prevede un’ulteriore proroga dell’esenzione del pagamento del canone unico(proroga già introdotta con i commi 2 e 3 dell’art 9 ter del DL n 137/2020).

Il beneficio riguarda le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio quali ad esempio i ristoranti e le occupazioni temporanee per attività mercatale.

In particolare, con il Sostegni bis si prorogherebbe dal 30 giugno (proroga introdotta con il Sostegni ora in fase di conversione) al 31 dicembre 2021 l’esenzione dal pagamento del canone di cui si tratta a beneficio di determinati soggetti.

Il decreto Sostegni aveva previsto a sua volta una proroga dell’esenzione dal pagamento dal 31 marzo al 30 giugno 2021

Le due proroghe si accavallano e mentre il Decreto Sostegni sta per diventare legge, interverrà una ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 con il Sostegni bis.

L’art 5 prevede inoltre, al fine di fare ristoro ai comuni per le mancate entrate, un incremento del fondo di cui al comma 6 dell’art 9 -ter del DL n137/2020, pari a 165 milioni di euro.

Ricordiamo che il canone unico è stato introdotto dal comma 816 dell’art. 1 della legge che ha previsto il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato canone unico” in sostituzione di:

  • tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
  • canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
  • imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni,
  • canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari
  • e il canone per l’occupazione del suolo pubblico, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Il canone è comprensivo di qualunque ulteriore canone previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

L’agevolazione di cui si tratta è rivolta a certe categorie e in particolare:

  • gli esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  • gli esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  • gli esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  • gli esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi

Fonte www.fiscoetasse.com

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