LEONARDO CALAMASSI – DOTTORE COMMERCIALISTA
Cedolare secca, i benefici non si perdono.
La riduzione del canone di locazione in applicazione di clausole legate alla situazione emergenziale Covid-19 non impedisce il mantenimento dei benefici di cui alla cedolare secca
La riduzione del canone di locazione in applicazione di clausole legate alla situazione emergenziale Covid-19 non impedisce il mantenimento dei benefici di cui alla cedolare secca. È quanto specifica l’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 165. L’istante chiede di sapere se l’applicazione della riduzione del canone prevista dal nuovo accordo territoriale delle locazioni abitative agevolate, sottoscritto nel suo comune, possa essere in contrasto con la norma di cui all’articolo 3, comma 11 del dl 23/2011 che prevede che «nel caso in cui il locatore opti per l’applicazione della cedolare secca è sospesa, per un periodo corrispondente alla durata dell’opzione, la facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se prevista dal contratto a qualsiasi titolo». In particolare, l’accordo territoriale sulle locazioni abitative sottoscritto dalle associazioni di categoria dei proprietari e degli inquilini del comune dell’Istante prevede che «per i contratti stipulati sotto la vigenza del presente accordo e per un periodo di sei mesi dalla sottoscrizione dello stesso, verrà operata una riduzione del valore massimo delle rispettive fasce di oscillazione per una percentuale del 10%. La riduzione perderà automaticamente efficacia dopo sei mesi dalla entrata in vigore dell’accordo». L’accordo contiene inoltre una clausola, che si attiverebbe «solo nella ipotesi in cui le parti abbiano convenuto un canone effettivo superiore al 90% del canone massimo della rispettiva fascia di oscillazione». Detta clausola concerne la «riduzione del canone massimo per emergenza covid 19». Si tratta di una «riduzione eccezionale e temporanea e si applicherà sino alla scadenza del sesto mese a decorrere dalla data del deposito dell’accordo territoriale. Pertanto, il mese successivo alla scadenza del predetto termine semestrale, l’ammontare del canone effettivo tornerà automaticamente alla misura concordata tra le parti». L’Agenzia evidenzia come la suddetta clausola contrattuale presenta il carattere della temporaneità e della obbligatorietà e ritiene quindi che la descritta previsione contrattuale sia compatibile e non contrasti con la previsione di cui al comma 11, dell’art. 3 del dl 14 marzo 2011 n. 23. Considerata la situazione emergenziale che giustifica l’inserimento automatico e temporaneo di tale clausola nei contratti di locazione, il regime agevolativo della «cedolare secca» non è impedito dall’eventuale efficacia di tale clausola.
Dottore Commercialista Leonardo Calamassi