Contributo a fondo perduto

LEONARDO CALAMASSI – DOTTORE COMMERCIALISTA

Contributo a fondo perduto: modificate le istruzioni

Nella giornata di ieri, 29 marzo, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato ilprovvedimento prot. n. 82454/2021 con il quale è stato modificato il precedente provvedimento prot. n. 77923 dello scorso 23 marzo, nonché le allegate istruzioni per la compilazione dell’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto.

Non è la prima volta che l’Agenzia delle entrate interviene sulle istruzionirecentemente pubblicate, avendo già in precedenza effettuato alcuneintegrazioni: in entrambi i casi, ad essere interessate delle novità sono lesocietà che hanno iniziato l’attività dal 2019.

Le istruzioni pubblicate lo scorso 23 marzo, infatti, inizialmente prevedevano quanto segue: “nel caso di partita Iva attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 12 mesi. Nel caso invece di partita Iva attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell’anno 2019 per 9 mesi”.

Con un primo aggiornamento, risalente al giorno successivo, l’Agenzia delle entrate è quindi intervenuta sul punto, precisando che, nel caso di partita Iva attivata il 25 marzo 2019 “il richiedente dividerà l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di aprile per 9 mesi”.

È quindi necessario prestare attenzione al fatto che il fatturato del mese di attivazione della partita Iva non assume rilievo ai fini del calcolo (come pare corretto ritenere nell’ambito del calcolo di una media).

Ben più rilevanti sono poi le modifiche previste con il provvedimento pubblicato nella giornata di ieri, il quale ha eliminato un “disallineamento” tra le precedenti istruzioni e il dettato normativo.

Il primo provvedimento, infatti, prevedeva l’applicazione del contributo nella misura minima di 1.000/2.000 euro per i “nati” dal 2019 anche nel caso in cui vi fosse stata una riduzione del fatturato inferiore al 30%.

Questa previsione, però, non era supportata da alcun dato normativo, in quanto l’articolo 1 D.L. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”) si limita ad individuare specifiche percentuali che trovano applicazione in tutti i casi di riduzione del fatturato, sussistendo i presupposti per il riconoscimento del contributo.

Considerato, dunque, che ai “nati” dal 2019 non è richiesta la riduzione del fatturato per il riconoscimento del contributo, a questi deve ritenersi applicabile il contributo nella misura ordinaria, indipendentemente dalla misura della percentuale di riduzione registrata, fermo restando il riconoscimento della misura minima di 1.000/2.000 euro.

A queste conclusioni si sono dunque allineate le istruzioni pubblicate nella giornata di ieri.

Vediamo nel dettaglio cosa prevedevano, in passato, le istruzioni e come sono state oggi modificate.

Partite Iva attivate dopo il 31.12.2018 “Vecchie” istruzioni
(provvedimento 23.03.2021)
“Nuove” istruzioni
(provvedimento 29.03.2021)
Riduzione di almeno il 30% del fatturato Il contributo è determinato applicando alla differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20%, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (resta ferma la misura minima di 1.000/2.000 euro, se superiore) Nessuna modifica
Riduzione del fatturato, ma non raggiunta la soglia del 30% Il contributo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche Istruzioni modificate.
Il contributo è determinato applicando alla differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20%, a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (resta ferma la misura minima di 1.000/2.000 euro, se superiore)
Il fatturato è cresciuto nel 2020 o è rimasto immutato Il contributo è pari all’importo di euro 1.000per le persone fisiche e dieuro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche Nessuna modifica

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi

Fonte www.ecnews.it

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