Contributo a fondo perduto per le attività stagionali: al via le domande

Contributo a fondo perduto per le attività stagionali

Con il provvedimento prot. n. 175776/2021 di venerdì scorso, 2 luglio, è stato approvato il modello di istanza, con le relative istruzioni, per la richiesta del contributo a fondo perduto per le attività stagionali previsto dal Decreto Sostegni-bis.

Come noto, infatti, con il richiamato decreto sono state introdotte tre diverse tipologie di contributo a fondo perduto a favore delle imprese:

  • il contributo “automatico”, riconosciuto a tutti coloro che hanno beneficiato del contributo previsto dal Decreto Sostegni,
  • il “contributo per le attività stagionali”, riconosciuto a coloro che hanno subìto una riduzione del fatturato medio mensile almeno del 30% nel periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021rispetto al precedente periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020;
  • il contributo “perequativo”, commisurato alla riduzione del risultato economico d’esercizio(tale contributo troverà attuazione successivamente al 10 settembre 2021).

Coloro che intendono beneficiare del contributo di cui al secondo punto possono quindi presentare istanzaa decorrere da lunedì 5 luglio, tramite il servizio web, e fino al 2 settembre 2021. Coloro che intendono procedere alla trasmissione del file, invece, dovranno attendere il 7 luglio.

I soggetti ai quali è riconosciuto il contributo “automatico” possono presentare l’istanza per il contributo per le attività stagionali: in questo caso, l’importo erogato è pari al contributo spettante in base ai dati indicati sull’istanza, diminuito del contributo “automatico” percepito.

Di seguito si richiamano, in un prospetto di sintesi, le principali peculiarità del contributo a fondo perduto in esame, da tenere a mente nella predisposizione dell’istanza.

Oltre agli enti pubblici di cui all’articolo 74 Tuir e agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis Tuir, sono esclusi dal contributo in esame i soggetti che:

hanno cessato l’attività e quindi la partita Iva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis);

hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021.

Fanno eccezione e possono quindi richiedere il contributo anche se hanno attivato la partita Iva successivamente al 26 maggio 2021:

− gli eredi che proseguono l’attività di un soggetto deceduto;

− i soggetti che si sono costituiti a seguito di operazione di trasformazione aziendale(incorporazione, conferimento, trasformazione soggettiva) e che proseguono quindi l’attività svolta dal soggetto confluito.

Nell’istanza è necessario barrare l’apposita casella “Erede che prosegue l’attività del de cuius/Trasformazione” nel caso in cui il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un’operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo)nel periodo che intercorre dall’inizio del secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso dal 26 maggio 2021 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, si intende a partire dal 1° gennaio 2019) alla data di presentazione dell’istanza.
Per il contributo Sostegni bis attività stagionali non è previsto il requisito, alternativo al calo del fatturato e corrispettivi, consistente nell’attivazione della partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019. Da ciò ne consegue che è sempre necessario verificare l’intervenuta riduzione del fatturato per poter beneficiare del contributo in esame.
A differenza degli altri contributi proposti dalla normativa emergenziale, per il contributo in esame non è previsto un importo minimo di 1.000/2.000 euro. Il contributo, dunque, è sempre commisurato alla riduzione del fatturato.
L’istanza prevede un’apposita sezione ove deve essere attestato (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) il rispetto, da parte del richiedente, dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche, (oppure dalla Sezione 3.12della medesima Comunicazione, se il richiedente, in possesso del maggior numero di requisiti specifici previsti, intende avvalersi dei più elevati limiti d’importo riconosciuti)
Il soggetto richiedente deve compilare nel quadro A l’elenco degli aiuti di Stato da lui ricevuti, specificando per ciascuno se l’ha ricevuto con riferimento alla sezione 3.1 e/o 3.12 del Temporary Framework.
Qualora il richiedente faccia parte di un’impresa unica, deve indicare nel quadro B l’elenco dei codici fiscali di tutti i soggetti facenti parte dell’impresa unica.
I soggetti che intendono presentare l’istanza devono preventivamente aver presentato la Li.Pe. relativa al I° trimestre 2021 (se obbligati agli adempimenti Iva).

Fonte www.fiscoetasse.com

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi

Fonte www.ecnews.it

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