Credito d’imposta carburante autotrasportatori: le domande dal 12 settembre
Credito di imposta sui costi dei carburanti per le imprese di autotrasporto: la piattaforma per richiederlo attiva dal 12 settembre. Ecco le faq del ministero aggiornate al 1.09
Con comunicato del 3 settembre il Ministero delle infrastrutture informa che dal 12 settembre e per trenta giorni sarà attiva la piattaforma, predisposta dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, per consentire agli autotrasportatori di presentare richiesta per usufruire del credito di imposta previsto dal governo per mitigare gli effetti economici dell’aumento del prezzo del gasolio a causa della guerra in Ucraina.
Inoltre, in data 1 settembre 2022 il Ministero delle Infrastrutture in collaborazione con l’ADM Agenzia delle Dogane ha pubblicato il documento n 3 di FAQ relative al credito di imposta gasolio per autotrasportatori.
Attenzione al fatto che, il credito d’imposta verrà comunque assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro nazionale degli Aiuti di Stato.
Credito di imposta carburanti autotrasportatori: requisiti
Ricordiamo che l’art 3 del DL n 50/2022, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall’ aumento eccezionale del prezzo del gasolio utilizzato come carburante ha previsto per le imprese
- aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia
- esercenti le attività di trasporto
- un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio:
- impiegato dai medesimi soggetti;
- in veicoli di categoria euro 5 o superiore;
- utilizzati per l’esercizio delle predette attività;
- al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
- comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
Si specifica che il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione;
- non applica i limiti sulla compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive;
- non rileva ai fini del rapporto degli interessi passivi;
- è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.