Credito d’imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda: il codice tributo è “6920”
Il codice tributo per F24 per fruire del credito di imposta canoni di locazione e affitto d’azienda come esteso dal Sostegni bis è il “6920”, lo chiarisce con FAQ l’agenzia
Con faq pubblicata sul proprio sito internet le Entrate rispondono ad un contribuente in merito al credito di imposta per canoni di locazione e affitto d’azienda.
In particolare, viene specificato che per utilizzare in compensazione il credito d’imposta spettante di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), anche a seguito delle successive disposizioni che ne hanno esteso il periodo di applicazione, il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo 6920, istituito con la risoluzione n. 32/E del 6 giugno 2020.
Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, si ricorda che le disposizioni del medesimo articolo 4 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche.
Ricordiamo che l’art. 4 del decreto sostegni bis, decreto legge 25 maggio 2021 n.73 pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale 123 dello stesso giorno, prevede la proroga al 31 luglio del credito di imposta per i canoni di locazione immobili ad uso diverso dell’abitativo e affitto d’azienda.
Più precisamente il 1° comma estende e proroga il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator dal 30 aprile 2021 al 31 luglio 2021.
Il secondo comma invece riconosce agli altri soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Originariamente la bozza del decreto prevedeva il limite dei ricavi/compensi pari a 10 milioni di euro, tuttavia, il testo definitivo pubblicato in G.U., porta tale soglia a 15 milioni di euro.
Ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. Il credito d’imposta spetta anche in assenza dei requisiti di cui al periodo precedente ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Invariato l’ammontare del contributo che ricordiamo essere:
per le strutture alberghiere, agrituristiche e per le agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali
- del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
- del 50 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda;
indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente.
Per tutti gli altri soggetti spetta sempre sotto forma di credito d’imposta nella misura
- del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo
- del 30 per cento dell’ammontare mensile dei canoni per affitto d’azienda.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.