Decreto Aiuti ter: le misure per le imprese

Il Decreto aiuti ter è stato approvato ieri 16 novembre dal Senato. Vediamo un riepilogo di alcune misure

Ieri 16 novembre, con 100 voti favorevoli, 5 contrari e 55 astensioni, il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n. 311 di conversione, con modificazioni, del Decreto Aiuti Ter (DL del 23.09.2022 n. 144), recante ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Vediamo una sintesi delle misure.

1) DL Aiuti ter: misure per le imprese contro il caro energia

Si prevede che anche per i mesi di ottobre e novembre 2022 sono riconosciuti i crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, in particolare, si stabilisce:

  • per le imprese energivore aumento del credito d’imposta  dal 25% al 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019; l’agevolazione è riconosciuta anche alle imprese energivore che producono e autoconsumano energia elettrica;
  • per le imprese non energivore aumento del credito d’imposta  dal 15% al 30% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, se l’aumento del costo unitario medio del kWh del terzo trimestre 2022 supera di almeno il 30% il corrispondente valore del terzo trimestre 2019;
  • sempre per le imprese non energivore si stempera il requisito tecnico relativo alla potenza disponibile: per i consumi relativi ai mesi di ottobre e novembre è sufficiente disporre di un contatore di potenza pari o superiore a 4,5 kWh, contro i 16,5 kWh stabiliti precedentemente;
  • per le imprese gasivore e non gasivore  aumento del credito dal 25% al 40 per cento per i consumi non termoelettrici di ottobre e novembre 2020.

2) DL Aiuti ter: disposizioni in materia di sport

Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell’aumento dei costi dell’energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all’erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, nonché per le federazioni sportive nazionali, che gestiscono impianti sportivi e piscine.

Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

3) DL Aiuti ter: contributo energia e gas per cinema e teatri

Al fine di mitigare gli effetti dell’aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l’anno 2022. 

Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo.

4) DL Aiuti ter: fondo per il settore autotrasporti

Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli aumenti eccezionali dei prezzi  dei  carburanti,  è autorizzata  la spesa di 100 milioni di euro  per  l’anno  2022,  da  destinare,  nel limite  di  85   milioni   di   euro,   al   sostegno   del   settore dell’autotrasporto di merci di  cui  all’articolo  24-ter,  comma  2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  e,  nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi  di trasporto di persone su strada resi ai sensi e per  gli  effetti  del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, nonché dei servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in vigore  del  presente   decreto,   sono   definiti   i   criteri   di determinazione, le modalità  di  assegnazione  e  le  procedure  di erogazione delle risorse di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della normativa europea sugli aiuti di Stato.

5) DL Aiuti ter: le misure per agricoltura e pesca

Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal perdurare dell’aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della benzina, alle imprese esercenti attività agricola e della  pesca e alle imprese esercenti l’attività agro-meccanica  di cui al codice ATECO 1.61 è riconosciuto, a  parziale  compensazione  dei  maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di  gasolio  e  benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio  delle  predette attività un contributo straordinario, sotto  forma  di  credito  di imposta, pari al 20 per cento della spesa  sostenuta  per  l’acquisto del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Il contributo è riconosciuto alle imprese esercenti attività agricola e della pesca in relazione  alla spesa sostenuta  nel quarto  trimestre solare  dell’anno  2022  per l’acquisto  del  gasolio  e   della  benzina  utilizzati  per il riscaldamento delle serre  e  dei fabbricati  produttivi adibiti all’allevamento degli animali.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.

Il  credito  d’imposta  non  concorre  alla formazione  del  reddito  d’impresa  nè della  base  imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive  e  non  rileva  ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il  credito  d’imposta  è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto  anche  della  non concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile dell’imposta regionale  sulle  attività produttive,  non  porti  al superamento del costo sostenuto.
Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli istituti di credito e gli altri intermediari  finanziari,  senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di  due ulteriori  cessioni  solo se  effettuate  a favore  di  banche e intermediari finanziari iscritti all’albo, società appartenenti  a  un  gruppo  bancario  ovvero imprese di assicurazione

Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  a pena di  decadenza  dal  diritto  alla  fruizione  del credito  non  ancora  fruito, inviano all’Agenzia   delle   Entrate un’apposita   comunicazione  sull’importo  del  credito  maturato nell’esercizio 2022.

Il contenuto e  le  modalità di  presentazione della comunicazione  sono  definiti  con  provvedimento  dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in  vigore del presente decreto.

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi – Follonica

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