Decreto Sostegni bis: proroga in vista per il credito di imposta per canoni di locazione
Immobili ad uso abitativo e affitto d’azienda: ulteriore proroga dei canoni di locazione
Slitta al 31 luglio 2021 il credito per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda a favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e dei tour operator. [NdR: precisiamo che il decreto sostegni bis è stato approvato dal Consiglio dei Ministri ma deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che invece è stato convertito nella legge 69/2021 il decreto sostegni uno]
Inoltre, esso spetta anche ai soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto, esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel 2019 (rectius, secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto), nonché agli enti non commerciali.
Il diritto al credito d’imposta vale per i canoni (di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda) versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a maggio 2021.
Ai locatari esercenti attività economica, il credito d’imposta spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019-31 marzo 2020.
Tale limite può non sussistere per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
Le altre novità:
Riduzione della TARI
Prevista la possibilità di ridurre la Tari a favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività.
Proroga della sospensione dei termini di versamento delle cartelle e degli accertamenti
Prorogata al 30 giugno 2021 la sospensione dei termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito.
Non è stata invece purtroppo cambiata la norma, nella parte in cui di fatto stabilisce che i versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (ossia entro il 31 luglio 2021).
Il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali, dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e commercianti, con scadenza il 17 maggio 2021 può essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.
Estensione del Bonus vacanze
Il bonus vacanze è esteso alle spese relative ad agenzie di viaggi e tour operator.
Credito di imposta per sanificazione ambienti
Introdotto un credito d’imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti (nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale) e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi (a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali) per Covid-19 (purchè conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea).
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, il quale è soggetto esercenti attività d’impresa, arti e professioni, oppure ente non commerciale, nonché le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.
Procedure concorsuali: mancata riscossione crediti
Viene modificato l’art. 26 del D.P.R. 633/72, prevedendo che in caso di mancata riscossione dei crediti vantati nei confronti di cessionari o committenti coinvolti in procedure concorsuali, sia possibile effettuare le variazioni in diminuzione fin dall’apertura della procedura, senza dover attendere la conclusione della stessa.
Le nuove regole si applicano nel caso in cui il cessionario o committente è stato assoggettato alla procedura concorsuale successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
Nessuna imposizione per plusvalenze da cessioni di partecipazione in start-up e Pmi innovative
Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative (di cui all’art. 25, comma 2, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179) e Pmi innovative (di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3), acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale e possedute per almeno tre anni.
A tal fine non rileva la qualifica di partecipazione qualificata o non qualificata.
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