LEONARDO CALAMASSI – DOTTORE COMMERCIALISTA
Decreto Sostegni: Proroga rate Rottamazione ter saldo e stralcio a luglio e novembre 2021
Il decreto sostegni prevede la proroga dei termini per il versamento delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio a luglio 2021 per rate 2020 e a novembre per rate 2021
- entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;
- entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, e il 31 luglio 2021.
La proroga dei termini era stata annunciata in un Comunicato stampa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 febbraio che non aveva però comunicato la data del rinvio.
La proroga riguarda il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” (articoli 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018).
Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiungono le rate del 2021 della rottamazione-ter.
La proroga entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento disposto.
Ricordiamo che l’ultimo differimento fino al 1° marzo 2021 era stato previsto dal decreto Ristori Quater e prima ancora il decreto Rilancio e dal decreto di agosto.
Di conseguenza, per i contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della “Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, il mancato, insufficiente o tardivo pagamento alle relative scadenze delle rate da corrispondere nell’anno 2020e della prima rata 2021 non determina la perdita dei benefici delle misure agevolate se il debitore effettuerà comunque l’integrale versamento delle stesse entro il termine del 31 luglio o 30 novembre 2021:
A questi versamenti si applicano le disposizioni (articolo 3, comma 14-bis, del dl 119/2018 e comma 198 dell’articolo1 della legge n. 145/2018) in base alle quali il pagamento non si considera tardivo se effettuato con un ritardo non superiore a cinque giorni.
Dottore Commercialista Leonardo Calamassi