Detassazione dei contributi e delle indennità COVID-19
Contributi e indennità COVID-19 fuori dal prospetto degli aiuti di stato. Continuano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Continuano i chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla necessità di indicare in dichiarazione dei redditi gli Aiuti di Stato. Questa volta le indicazioni sono state fornite grazie all’interpello 618 del 20 settembre 2021, qui allegato. Vediamo insieme i punti chiave che l’amministrazione ha messo a disposizione dei contribuenti.
Contributi da non indicare in dichiarazione
In merito ai seguenti contributi l’Agenzia ha chiarito che l’interpello è inammissibile in quanto manca proprio il dubbio. Infatti le norme istitutive dei contributi risultano chiare e dispongono espressamente che:
- per quanto concerne il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto legge n. 34 del 2020, il comma 7, dispone «Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446»;
- con riferimento al credito d’imposta (cd. bonus affitti) di cui all’articolo 28 del decreto legge n. 34 del 2020, altresì, il comma 6, secondo periodo prevede che « Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo» ;
- in relazione al Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici di cui all’articolo 22 del decreto legge n. 124 del 2019, il legislatore al comma 4, ha disposto che «Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
Contributi da indicare in dichiarazione: principio generale
L’Agenzia delle Entrate nell’interpello ha però chiarito che resta fermo il principio di carattere generale, per cui concorrono alla formazione
- del reddito imponibile ai fini IRPEF/IRES e
- del valore della produzione ai fini IRAP
tutti i contributi per i quali la disciplina istitutiva non prevede esplicitamente la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Contributi COVID non imponibili
Attenzione va prestata al fatto che l’articolo 10-bis del Decreto Ristori (DL 137/2020) prevede che «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». Quindi, ricapitolando, i contributi in possesso di questi requisiti non sono imponibili.
Contributi COVID: in dichiarazione
In generale vanno indicati in dichiarazione i contributi per i quali esiste espressamente la previsione nelle istruzioni del modello. Entrando nel merito dell’interpello, il documento chiarisce che per quanto concerne la compilazione dei modelli dichiarativi, rimettendo alle istruzioni disponibili sul sito dell’agenzia quanto non esplicitato qui, si rammenta che nella “Tabella codici aiuti di Stato” posta in calce alle istruzioni dei modelli REDDITI sono espressamente ricompresi:
- «Codice 20 – Contributo a fondo perduto i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” Art. 25, D.L. n. 34/2020;
- Codice 60 – Credito d’imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020;
- Codice 58 – Credito d’imposta Commissioni per pagamenti elettronici Art. 22, D.L. n. 124/2019».
Contributi COVID
In generale, i soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contributi e indennità non devono, quindi, indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d’impresa (i soggetti che compilano il quadro RF possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di lavoro autonomo, nei modelli REDDITI, e nei quadri di determinazione del valore della produzione, nel modello IRAP (i soggetti che determinano il valore della produzione ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 446 del 1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 16). Inoltre, i predetti soggetti non devono, neppure, compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei predetti modelli con i codici aiuto 24 (nei modelli REDDITI) e 8 (nel modello IRAP).[…] »