Esenzione prima rata IMU 2021: il Sostegni bis la prevede per imprese e professionisti

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Il Sostegni bis prevede una esenzione prima rata IMU 2021 per gli esercenti attività di impresa, arte e professioni su immobili dove viene gestita l’attività.

In considerazione del perdurare della pandemia da covid 19 con l’art. 4 rubricato “esenzione per il versamento della prima rata dell’imposta municipale propria” della bozza di Decreto Sostegni bis si dovrebbe prevedere la cancellazione della prima rata IMU 2021 relativa a:
  • immobili posseduti da soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’art. 1 (comma da 1 a 4) del DL n 41/2021 ossia posseduti da:
    • titolari di PIVA
    • residenti nel territorio dello Stato
    • che svolgono attività di impresa, arte o professione 
    • o producono reddito agrario
    • enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali
  • a condizione che in tali immobili i soggetti passivi esercitino le attività di cui sono anche gestori.

Ai sensi del successivo comma 3 si prevede un ristoro ai comuni per le mancate entrate con l’istituzione di un fondo apposito con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021

In sostanza come chiarito dalla relazione illustrativa al decreto in bozza l‘esenzione dal pagamento della prima rata IMU spetterebbe per gli immobili i cui possessori hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto del Decreto Sostegni 

tra cui il calo di fatturato sia nella versione prevista dal decreto Sostegni che nel nuovo Sostegni bis.

Conseguentemente, l’esenzione non dovrebbe spettare, ai sensi del comma 2 dell’art 1 del DL n 41:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore del decreto
  • ai soggetti che hanno attivato la P.IVA dopo l’entrata in vigore del decreto
  • agli enti di cui all’art 74 nonché ai soggetti di cui all’art 162-bis del TUIR

cui non spetta il contributo a fondo perduto.

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi

Fonte: www.fiscoetasse.com

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