Fondo perduto commercio al dettaglio: da oggi 3 maggio via alle domande
Dal 3 al 24 maggio via alle istanze di fondo perduto commercio al dettaglio: i codici ATECO a cui spetta e un riepilogo delle regole
Con Decreto Direttoriale del 24 marzo il MISE dispone le modalità attuative del fondo perduto per il commercio al dettaglio previsto dal Decreto Sostegni ter.
Le istanze di fondo perduto possono essere presentate a decorrere:
- dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022
- e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022.
Fondo perduto commercio al dettaglio: le domande dal 3 al 24 maggio 2022
Secondo la bozza del decreto, ai fini della corretta compilazione dell’istanza, il soggetto richiedente è tenuto a:
a) provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
b) verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
c) fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
Nel caso in cui il soggetto richiedente non risulti possedere, sulla base delle informazioni desumibili dal Registro delle imprese e risultanti dal relativo certificato camerale, i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1 e comma 2, lettere a) e/o b), del decreto-legge n.4/2022, la procedura informatica non consentirà il completamento dell’iter di presentazione dell’istanza.
Nel caso in cui le informazioni presenti nel Registro delle imprese non siano aggiornate, il soggetto richiedente è tenuto ad effettuare le necessarie rettifiche
Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso all’agevolazione, al soggetto istante è richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.
Nell’istanza di fondo perduto per il commercio al dettaglio, oltre al possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione, il soggetto richiedente dichiara:
a) il rispetto del limite massimo di aiuti consentito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, considerando anche l’importo del contributo richiesto, di cui alla lettera d);
b) l’ammontare dei ricavi riferiti ai periodi d’imposta 2019 e 2021;
c) l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021. A tal fine, i citati importi, sono determinati dividendo l’importo complessivo dei ricavi di ciascuno dei due periodi d’imposta per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nei medesimi periodi;
d) l’importo del contributo richiesto ai sensi del presente decreto;
e) l’IBAN relativo al conto corrente, intestato al soggetto richiedente, su cui si chiede l’accreditamento dell’agevolazione.
Il soggetto richiedente, ai fini dell’accesso all’agevolazione, unitamente all’istanza è tenuto altresì a trasmettere, laddove necessarie, le autocertificazioni per la richiesta della documentazione antimafia, rese secondo gli schemi disponibili nella sezione del sito del Ministero (www.mise.gov.it), dedicata alla misura.
A pena di improcedibilità, l’istanza deve pervenire al Ministero completa delle informazioni previste in ogni sua parte e, ove necessari, dei relativi allegati.
Ricordiamo che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28.03.2022 la Legge del 28.03.2022 n. 25 di conversione, con modificazioni, del Decreto Sostegni ter – DL del 27.01.2022 n. 4, che introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, nel testo della Commissione identico a quello approvato dal Senato il 17 marzo (A.C. 3522).
Inoltre, ricordiamo che con un comunicato stampa del 25 marzo è arrivata l’autorizzazione dell’Unione Europea, ossia la Commissione Europea ha approvato il regime italiano da 200 ML di euro a sostegno del commercio.
Come si evince dallo stesso comunicato la Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.
Si riepiloga che il fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese, in possesso dei requisiti di seguito elencati, che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:
Codice Ateco | Descrizione |
47.19 | Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati |
47.30 | Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati |
47.43 | Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati |
47.5 | Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati |
47.6 | Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati |
47.71 | Commercio al dettaglio di articoli di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati |
47.72 | Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati |
47.75 | Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati |
47.76 | Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati |
47.77 | Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati |
47.78 | Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati |
47.79 | Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi |
47.82 | Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie |
47.89 | Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti |
47.99 | Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati |
Fondo perduto commercio sostegni ter: i requisiti per averlo
Per poter beneficiare degli aiuti previsti dal presente articolo, le imprese devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.
Ai fini della quantificazione della riduzione del fatturato rilevano i ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del Testo unico delle imposte sui redditi relativi ai periodi d’imposta 2019 e 2021.
Alla data di presentazione della domanda le medesime imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese per una delle attività di cui al comma 1;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato di cui al comma 3;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
I contributi sono concessi nei limiti delle risorse finanziarie e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
Si ricorda che con la Comunicazione C(2021)8442, la Commissione ha prorogato fino al 30 giugno 2022, il Quadro temporaneo e ha aumentato i massimali per gli aiuti di importo limitato (sezione 3.1), da 1,8 a 2,3 milioni di euro (per le imprese della pesca e acquacoltura, il limite è 345.000 euro e per quelle della produzione primaria di prodotti agricoli, 290.000 euro).
Fondo perduto commercio sostegni ter: ripartizione delle risorse
Le risorse finanziarie destinate all’intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come segue:
a) 60%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00);
b) 50%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 (quattrocentomila/00) e fino a euro 1.000.000,00 (un milione/00);
c) 40%, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d’imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 (un milione/00) e fino a euro 2.000.000,00 (due milioni/00).