LEONARDO CALAMASSI – DOTTORE COMMERCIALISTA

Fondo perduto D.L. Sostegni: al via le domande dal 30 marzo

Contributi a fondo perduto

Dopo neanche 24 ore dalla pubblicazione in G.U. del decreto Sostegni, l’Agenzia delle Entrate pubblica il provvedimento attuativo per il contributo a fondo perduto

Dal 30 marzo al 28 maggio 2021 sarà possibile inviare telematicamente la domanda per la richiesta del contributo a fondo perduto disposto dall’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021 n.41; a stabilirlo il provvedimento 77923/2021 appena pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

Il contributo spetta in base ad una percentuale applicata alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 se il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento al dato del 2019.

La percentuale da applicare si distingue in base al valore dei ricavi o dei compensi del 2019.

PERCENTUALE APPLICABILE VALORE (€) RICAVI/COMPENSI 2019
60% Non superiori a 100.000
50% Superiori a 100.000 e inferiori a 400.00
40% Superiori a 400.000 e inferiori a 1.000.000
30% Superiori a 1.000.000 e inferiori a 5.000.000
20% Superiori a 5.000.000 e fino a 10.000.000

Nelle istruzioni alla compilazione del modello viene scritto che per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, si riporta una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:

In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio e la fascia del valore dei ricavi/compensi da indicare dipenderà dalla somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l’ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

Come si presenta l’istanza

L’istanza potrà essere presentata mediante:

  • i canali telematici dell’Agenzia delle entrate
  • oppure attraverso il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi

direttamente dal richiedente o dall’intermediario con delega al cassetto fiscale oppure con delega al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Nel periodo che va dal 30 marzo al 28 maggio 2021 sarà possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. Nello stesso periodo ma anche oltre la data del 28 maggio sarà possibile trasmettere la rinuncia al contributo.

L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo. Anche al fine di evitare storni e anomalie nella fase di pagamento del contributo, l’Agenzia delle entrate verifica che il conto sul quale erogare il bonifico, identificato dal relativo codice IBAN, sia intestato o cointestato al codice fiscale del soggetto richiedente. La predetta verifica è effettuata mediante un servizio realizzato da PagoPa S.p.A. con la quale l’Agenzia delle entrate stipula specifico accordo.

Come previsto dalla norma, il contributo, su specifica scelta irrevocabile del richiedente, potrà essere utilizzato, nella sua totalità, come credito di imposta, esclusivamente in compensazione mediante la presentazione del modello F24attraverso i servizi telematici. Il provvedimento dell’Agenzia specifica che l’utilizzo del credito sarà possibile solo a valle dei controlli degli esiti dell’istanza esuccessivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo riportata nell’area riservata di consultazione degli esiti del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi

Fonte www.fiscoetasse.com

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