Indennità 2400 euro: nuove precisazioni
Requisiti e istruzioni per la domanda del bonus Covid 2400 euro 2021. Nuove istruzioni INPS. Attivata la piattaforma. C’è tempo fino al 31 maggio
L’INPS ha annunciato che è stata attivata la piattaforma per le richieste delle nuove indennità da 2400 euro istituite dal decreto Sostegni. Sono destinate ai lavoratori precari ovvero:
- dipendenti a termine del turismo,
- stagionali,
- intermittenti,
- venditori a domicilio,
- occasionali ,
che perfezionano i requisiti in base alla nuova norma e non avevano ricevuto precedenti bonus.
Nella circolare del 19 aprile sono state fornite le istruzioni che hanno anche posticipato la scadenza per la domanda al 31 maggio 2021 , rispetto al 30 aprile previsto dal decreto.
I bonus sono già stati erogati senza bisogno di domanda per le analoghe categorie che li avevano già ottenuti con il decreto Ristori n. 137-2020.
Riepilogo di seguito le principali indicazioni della circolare INPS N. 65 del 19.4.2021 per i nuovi beneficiari.
Da evidenziare che l’ Inps è intervenuta con alcuni chiarimenti nel messaggio n. 1764 del 30 aprile 2021 (vedi sotto)
Caratteristiche e requisiti bonus 2400 euro DL Sostegni 2021
- l’indennità non concorre alla formazione del reddito;
- non dà diritto a contribuzione figurativa né ad assegni per il nucleo familiare.
Requisiti per indennità una tantum
CATEGORIE | REQUISITI | NOTE |
lavoratori stagionali del turismo e terme , anche in somministrazione |
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lavoratori stagionali e somministrati di altri settori tranne agricoltura |
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sono esclusi gli operai del settore agricolo beneficiari dell’indennità agricola |
Lavoratori intermittenti, requisiti per l’indennità 2400 euro |
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la circolare specifica che sono ammessi sia i lavoratori con contratto a chiamata non obbligo di risposta che senza obbligo di risposta |
Lavoratori occasionali |
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Lavoratori a termine del turismo e terme |
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hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco |
Incaricati vendite a domicilio |
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Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo |
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il messaggio iNPS 30.4.2021 specifica che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati dai richiedenti si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019. |
Presentazione delle domande di indennità 2400 euro
Come detto i lavoratori già beneficiari dei bonus del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso a questa nuova indennità una tantum.
I lavoratori che non ne hanno invece beneficiato possono presentare domanda entro la data del 31 maggio 2021.
I lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici
- sul portale web dell’INPS, oppure
- tramite i Patronati, accedendo con le seguenti credenziali:
• PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa , le indennità possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando :
- al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure
- al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Le tipologie sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” sul sito INPS area “Prestazioni e Servizi”.
Cumulabilità bonus 2400 euro con REM e altre prestazioni:
In generale le nuove indennità una tantum NON sono cumulabili con :
- Indennità lavoratori domestici
- indennità casse private professionisti
- indennità di disoccupazione NASPI (pe lavoratori stagionali turismo e terme)
- pensioni dirette
- Reddito di emergenza 2021: Il nuovo messaggio INPS del 30 aprile specifica in particolare che l’incompatibilità di tutte le indennità disciplinate dall’articolo 10 del decreto Sostegni con il Reddito di emergenza (Rem), è da intendersi con il solo Rem 2021. . Corrispondentemente il Rem 2021, illustrato nella circolare n. 61 del 14 aprile 2021, è incompatibile con le sole indennità COVID-19 di cui all’articolo 10 del decreto Sostegni, percepite nel 2021.
- indennità di funzione o altri compensi per cariche elettive
Per i percettori di Reddito di cittadinanza invece vi è cumulabilità parziale cioè se nel nucleo familiare viene percepito un RDC inferiore a 2400 euro, l’importo è aumentato fino a questa soglia.
L’indennità è compatibile con:
- borse di studio e lavoro
- premi e compensi per attività sportiva dilettantistica
- compensi per prestazioni occasionali fino a 5000 mila euro annui.