LEONARDO CALAMASSI – DOTTORE COMMERCIALISTA

Indennità COVID 2400 euro: tutti i requisiti e nuova scadenza

Contributi a fondo perduto

Requisiti, cumulabilità e istruzioni per le nuove domande delle indennità INPS 2400 euro ai precari (decreto Sostegni 2021) Scadenza 31 maggio ma la piattaforma non è pronta

L’INPS ha pubblicato ieri le istruzioni complete sulle nuove indennità da 2400 euro istituite dal decreto Sostegni per i lavoratori precari ovvero dipendenti a termine, stagionali, intermittenti, venditori a domicilio, occasionali.

Sono stanziati a questo fine circa 900 milioni di euro

Va sottolineato che la scadenza del 30 aprile prevista dalla legge è stata posticipata al 31 maggio 2021 per la domanda per chi perfeziona i requisiti sulla base della nuova norma, in quanto si è ancora in attesa della procedura informativa aggiornata.

Invece i bonus sono già in fase di erogazione senza bisogno di domanda per le analoghe categorie che li avevano già ottenuti con il decreto Ristori  137-2020.

Riepiloghiamo di seguito le principali indicazioni della circolare INPS N. 65  del 19.4.2021 per i nuovi beneficiari.

Caratteristiche e requisiti bonus 2400 euro DL Sostegni 2021

  • l’indennità non concorre alla formazione del reddito;
  • non dà diritto a contribuzione figurativa né ad assegni per il nucleo familiare.

Requisiti per indennità una tantum  

CATEGORIE REQUISITI NOTE
lavoratori stagionali del turismo e terme , anche in somministrazione
  • cessazione lavoro tra il 1° gennaio 2019 e 23 marzo 2021
  • 30 giornate di lavoro
  • non titolari di pensione né Naspi ne lavoro dipendente alla data del 24 marzo
  • ammessi anche coloro che nel periodo abbiano avuto sia rapporti di lavoro stagionale che altri rapporti di lavoro dipendente, poi cessati.
  • per i lavoratori somministrati l’istruttoria sarà centralizzata ma l’eventuale riesame spetta alle sedi INPS . utile avere il contratto o la lettera di assegnazione alla azienda utilizzatrice
  • hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco.
lavoratori stagionali e somministrati di altri settori tranne agricoltura
  • cessazione lavoro tra il 1° gennaio 2019 e 23 marzo 2021
  • 30 giornate di lavoro
  • non titolari di pensione né Naspi ne lavoro dipendente alla data della domanda 
  • l’istruttoria sarà centralizzata ma l’eventuale riesame spetta alle sedi INPS . utile avere il contratto o la lettera di assegnazione alla azienda utilizzatrice
sono esclusi gli operai del settore agricolo beneficiari dell’indennità agricola
Lavoratori intermittenti, requisiti per l’indennità 2400 euro
  • cessazione lavoro tra il 1° gennaio 2019 e 23 marzo 2021
  • 30 giornate di lavoro
  • non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data della presentazione della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta
la circolare specifica che sono ammessi sia i lavoratori con contratto a chiamata non obbligo di risposta che senza obbligo di risposta
Lavoratori occasionali
  • titolari di contratti occasionali  art 2222 c.c. tra il 1 gennaio 2019 e il 23 marzo 2021
  • senza contratto alla data del 24 marzo 2021
  • già iscritti alla Gestione separata alla data del 23 marzo e con almeno 1 contributo mensile versato
Lavoratori a termine del turismo e terme
  • titolari di contratti a termine tra il 1 .1.2019 e il 23.3.2021 per almeno 30 giorni
  • titolari di contratti a termine tra il 1.1.2018 e il 31.12.2018
  • senza contratto alla data del 24 marzo 2021
hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco.
Incaricati vendite a domicilio
  • reddito annuo 2019 superiore a 5000 euro
  • titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 23.3.2021
  • non titolari di altro rapporto di lavoro subordinato tranne quello intermittente senza indennità di disponibilità
Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo
  • almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e il 23.3.2021 da cui derivi reddito non superiore a 75mila euro
  • IN ALTERNATIVA almeno 7 contributi giornalieri nello stesso periodo, da cui derivi un reddito non superiore a 35mila euro
  • non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data del 24.3.2021 della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta

Presentazione delle domande di indennità 2400 euro 2021

Come detto i lavoratori già beneficiari delle indennità del decreto-legge n. 137 del 2020 non devono presentare una nuova domanda per l’accesso all’indennità una tantum

I lavoratori che non NE hanno invece beneficiato possono presentare domanda per il riconoscimento delle indennità onnicomprensive entro la data del 31 maggio 2021.

Il rilascio del nuovo servizio per la presentazione delle suddette domande verrà reso noto con apposita comunicazione sul sito dell’Istituto.

I lavoratori potenziali destinatari delle indennità dovranno presentare domanda all’INPS esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali telematici sul portale web dell’INPS, accedendo con le seguenti credenziali:

• PIN INPS (si ricorda che l’INPS non rilascia più nuovi PIN a decorrere dal 1° ottobre 2020);

• SPID di livello 2 o superiore;

• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);

• Carta nazionale dei servizi (CNS).

In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente circolare possono essere richieste tramite il servizio di Contact Center integrato, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

Le tipologie sono specificate nella scheda informativa “INDENNITA’ COVID-19” sul sito INPS area “Prestazioni e Servizi”.

Cumulabilità indennità 2400 euro 2021 con altri bonus e prestazioni assistenziali:

La nuova indennità una tantum NON   è cumulabile con :

  • Indennità lavoratori domestici
  • indennità casse private professionisti
  • indennità di disoccupazione NASPI (pe lavoratori stagionali turismo e terme)
  • pensioni dirette
  • Reddito di emergenza
  • indennità di funzione o altri compensi per cariche elettive

Per i percettori di Reddito di cittadinanza invece vi è cumulabilità parziale cioè se nel nucleo familiare viene percepito un RDC inferiore a 2400 euro, l’importo è aumentato fino a questa soglia.

L’indennità è compatibile con:

  •  borse di studio e lavoro
  • premi e compensi per attività sportiva dilettantistica
  • compensi per prestazioni occasionali fino a 5000mila euro annui.

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi

Fonte www.fiscoetasse.com

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