LEONARDO CALAMASSI – DOTTORE COMMERCIALISTA

Indennità Decreto Sostegni: gli importi e le scadenze per le domande

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Ecco come saranno e quando vanno richiesti i nuovi bonus per i lavoratori a termine, turismo e spettacolo occasionali e intermittenti. Meccanismo a parte per gli sportivi

Il decreto Sostegni del Governo Draghi è stato approvato venerdì scorso dal Consiglio dei ministri e la pubblicazione in Gazzetta, con l’entrata in vigore, dovrebbe avvenire nei prossimi giorni.

La sezione dedicata al sostegno dei lavoratori “precari” che non vengono tutelati dalla cassa integrazione,  ripropone ancora una volta bonus /indennità omnicomprensive per alcune categorie di lavoratori raggiunte nel 2020 dalle indennità 600-1000 euro. La bozza del Decreto Sostegni (vedi qui il testo) le prevede all’art 9 della sezione 2 Lavoro   con due procedure diverse:

  1.  a stagionali /intermittenti/ occasionali va una indennità omnicomprensiva fissa di 2400 euro   erogata dall’INPS 
  2. per i collaboratori sportivi l’importo tra 1200 e 3600 euro è commisurato ai compensi percepiti nel 2019 e sarà gestito dalla Società sport e Salute

Vediamo più in dettaglio:

Indennità omnicomprensiva fissa stagionali/occasionali /intermittenti turismo e spettacolo

Il decreto Sostegni assicura una indennità pari a 2400 euro ai beneficiari delle indennità previste dal Decreto Ristori 137 2020,   cui si aggiungono anche i lavoratori delle stesse categorie che hanno perso o ridotto il lavoro successivamente al 30 novembre 2020, ovvero :

  1. dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali   compresi i lavoratori in somministrazione,  che hanno perso il lavoro tra il 1.1.2019 e la data del decreto non titolari di pensione o Naspi o altro reddito da lavoro,  con almeno 30 giornate di lavoro nello stesso periodo
  2. dipendenti a termine di altri settori produttivi, che abbiano cessato o ridotto l’attività nello stesso periodo e con lo stesso requisito lavorativo
  3. lavoratori intermittenti , sempre con almeno 30 giornate di lavora dal 1.1.2019
  4. lavoratori autonomi occasionali senza partita IVA privi di contratto e che fossero iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del decreto e con un mese di contribuzione versata
  5. venditori a domicilio iscritti alla Gestione Separata con reddito 2019 superiore a 5mila euro non iscritti ad altre forme previdenziali
  6. Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e la data del decreto , con reddito non superiore a 75mila euro, non titolari di pensione né altri redditi da lavoro dipendente ( eccetto i contratti a chiamata)   oppure con almeno 7 contributi giornalieri versati e reddito non superiore a 35mila euro .

Come per le precedenti indennità questi bonus del Decreto Sostegni non concorrono alla formazione del reddito,  non sono cumulabili tra loro né con pensioni dirette, tranne l’assegno di invalidità.

Le domande dovrebbero essere inviate entro il mese di aprile 2021, previa emanazione delle indicazioni operative da parte dell’INPS

Bonus lavoratori dello sport

Lo stesso art. 9 del Decreto Sostegni prevede per il settore sportivo, l’erogazione di 350 milioni alla società Sport e Salute del CONI che riconoscerà ai collaboratori di enti, società e associazioni sportive una indennità commisurata ai compensi del 2019 ovvero

  • per compensi 2019 sopra i 10mila euro una indennità di 3600 euro
  • per compensi 2019 tra 4mila e 10mila euro una indennità di 2400 euro
  • per compensi 2019 inferiori a 4mila   euro    una indennità di 1200 euro

Le domande andranno inviate tra il 1 e il 15 aprile sulla piattaforma telematica della società Sport e Salute spa, ma solo da coloro che non abbiano mai beneficiato dei precedenti bonus per i collaboratori sportivi dei decreti Cura Italia, Decreto Agosto e Decreto Ristori 2020. Con ogni probabilità le modalità ricalcheranno quanto già previsto lo scorso anno

Va sottolineato che queste misure sono contenute nella bozza ancora non approvata e potrebbero essere soggette a ulteriori cambiamenti prima dell’entrata in vigore.

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi

Fonte www.fiscoetasse.com

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