Leonardo Calamassi Commercialista a Follonica – Bonus edilizi: il punto su asseverazione e visto conformità per cedere il credito
Entro il 29 aprile occorre procedere alla cessione dei crediti per bonus edilizi pagati nel corso dell’anno 2021. Vediamo di fare il punto tra asseverazioni e visto di conformità
La cessione dei crediti dei bonus edilizi sia ordinari che da superbonus 110% è possibile attraverso uno slalom tra diversi obblighi e adempimenti veramente complessi.
L’estensione delle asseverazioni e del visto di conformità anche ai bonus ordinari ha allargato la platea dei soggetti interessati, e sono in tanti in questo periodo a dover gestire le nuove problematiche per i cambiamenti normativi in corso d’opera.
Il 29 aprile 2022 scade il termine per cedere i crediti relativi ai lavori pagati nel 2021, ed è la prima scadenza che vede l’applicazione delle norme previste dai decreti Antifrode. La scadenza originaria del 16 marzo aveva già ricevuto una proroga al 7 aprile, ed ora viene ulteriormente rinviata al 29 aprile dal Sostegni ter.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2022, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, nel recepire le novità introdotte dal D.L. n. 157/2021 c.d. decreto “Antifrodi”,(abrogato della legge di bilancio, ma i cui effetti sono stati fatti salvi), ha previsto la proroga, per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 di optare, in relazione agli interventi edilizi agevolati, per la cessione del credito relativo alla detrazione spettante o per il c.d. “sconto in fattura” di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020.