LEONARDO CALAMASSI – DOTTORE COMMERCIALISTA –
CASSA COVID 2021: LE ISTRUZIONI INPS AGGIORNAT
A CHI E COME SI APPLICA LA CASSA INTEGRAZIONE COVID E GLI ALTRI AMMORTIZZATORI PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO 2021: COMPRESI I DIPENDENTI ALLA DATA DEL 4 GENNAIO 2021
Con una poderosa circolare, la n. 28 del 17 febbraio 2021 l’inps illustra finalmente le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla legge di bilancio 2021.
In particolare vengono illustrate alcune novità riguardanti la cassa integrazione CIGO- CIG in deroga – assegno ordinario, CISOA – connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e si forniscono istruzioni sulla gestione delle domande e i codici per i conguaglio.
Domande Cassa COVID 19
Su questo punto l’INPS precisa che non ci sono variazioni nella modalità di presentazione delle richieste: per i periodi iniziati a gennaio le domande vanno presentate entro il mese successivo all’inizio del trattamento, quindi entro il 28.2.2021.
Ugualmente per la trasmissione dei dati relativi al pagamento diretto dei trattamenti o al saldo resta fissato l’obbligo di invio entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, oppure entro il trentesimo giorno dalla data di notifica del provvedimento di concessione, se più favorevole all’azienda.
Cassa COVID 2021: i periodi di fruizione
Si ricorda che la legge di bilancio 2021 ha differenziato l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti di integrazione con causale “COVID-19” –
II periodo massimo di 12 settimane richiedibile, deve essere collocato :
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
- nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.
ma va ricordato che “i periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 13, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane del nuovo periodo “
Inoltre la circolare precisa che “l’utilizzo del periodo massimo di trattamenti previsto (12 settimane) – da collocare nell’arco temporale sopra decritto – è possibile esclusivamente nei limiti dei periodi autorizzati senza in alcun modo tenere conto i dati della effettiva fruizione.
Aziende e lavoratori destinatari del nuovo periodo di trattamenti per la causale “COVID-19”
L’accesso è consentito a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 dicembre 2020. Sarà quindi possibile richiedere tali periodi anche da parte di datori di lavoro che non hanno mai presentato domanda per causale COVID-19.
L’articolo 1, comma 305, della legge n. 178/2020 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 ma considerato che , in taluni ambiti – e, in particolar modo, nel settore agricolo – le assunzioni a tempo determinato avvengono annualmente e in conseguenza della collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività, al fine di rendere maggiormente fruibili le misure di sostegno per l’intero periodo i citati trattamenti trovano applicazione – in tutti i settori di attività – ai lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.
Infine, nelle ipotesi di trasferimento d’azienda e di passaggio a impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività produttiva
Si ricorda che questo ammortizzatore è finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un periodo massimo di 12 mesi.
La norma non modifica la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l’accesso all’intervento di CIGS . L’istituto sottolinea che:
- l’ammissione resta subordinata, tra le altre condizioni, alla conclusione di un accordo stipulato presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in cui viene verificata la sostenibilità finanziaria
- che l’erogazione dei trattamenti di integrazione salariale in commento avviene esclusivamente con pagamento diretto dell’Istituto ai lavoratori.
Leonardo Calamassi