Leonardo Calamassi – Follonica – Dottore Commercialista – Conguaglio IMU 2020: in cassa entro il 1 marzo
Si versa entro il 1° marzo il conguaglio del saldo 2020 nei Comuni che hanno deciso modifiche alle aliquote. Chi avesse versato di più andrà a rimborso.
I provvedimenti emergenziali hanno determinato nei mesi scorsi proroghe e esoneri relativi a varie imposte. In merito all’IMU diverse questioni hanno generato dubbi e incertezze chiariti poi con l’intervento del MEF Ministero delle Finanze.
Il 1 marzo 2021 si andrà in cassa per versare il conguaglio del saldo IMU 2020 che sarà dato dalla eventuale differenza tra quanto versato entro il 16.12.2020 e quanto dovuto sulla base delle nuove aliquote approvate dai Comuni che hanno usufruito della proroga al 31.01.2021 per la pubblicazione delle delibere Comunali.
Sul sito Internet del MEF sono consultabili gli elenchi dei comuni con le relative delibere di approvazione delle nuove aliquote.
Si precisa che il termine di pagamento del conguaglio del 28 febbraio, cadendo di domenica, slitterà appunto al 1° marzo.
A seguito della pubblicazione delle nuove aliquote, i contribuenti potrebbero trovarsi in due situazioni differenti, entrambe regolamentate dal comma 4-septies dell’articolo 1 D.L. 125/2020:
- nel caso in cui siano deliberate maggiori aliquote, il contribuente dovrà pagare la differenza tra l’imposta dovuta a seguito dell’applicazione delle maggiori aliquote e quanto versato entro il 16 dicembre 2020 sulla base di quelle allora vigenti;
- nel caso in cui, le aliquote deliberate siano inferiori, dal confronto di quanto dovuto e quanto versato risulterà una differenza a favore del contribuente, il quale avrà diritto al rimborso della somma corrisposta in eccesso.
Nessun ulteriore onere invece è previsto per i contribuenti proprietari di immobili ubicati nei Comuni per i quali le aliquote sono state approvate nei termini.
Ricordiamo che il Ministero delle Finanze nel mese di dicembre 2020 in risposta a numerose FAQ aveva chiarito alcuni punti relativi al pagamento IMU del 16 dicembre, in particolare era stato specificato che non era necessario riprogrammare l’attività di emissione dei modelli di versamento predisposti nel rispetto della previgente normativa poiché le nuove disposizioni introdotte dal DL 125/2020, all’atto della loro predisposizione, non erano ancora in vigore.
Infatti, l’entrata in vigore della legge di conversione del DL 125/2020 che ha introdotto modifiche alla normativa dell’IMU ha generato dubbi a quanti avevano già provveduto alla predisposizione dei modelli di pagamento della rata del 16 dicembre. I dubbi sono stati affrontati prima dall’IFEL fondazione ANCI che parlando di questa situazione forniva un riepilogo delle novità normative emergenziali e dei soggetti tenuti a pagare comunque l’imposta, sottolineando che l’articolo 1, comma 4-quinquies del dl 125 ha previsto i seguenti nuovi termini:
- 31 dicembre 2020 per l’inserimento delle delibere IMU da parte dei Comuni nel Portale del Mef;
- 31 gennaio 2021 per la loro pubblicazione, che dovrà avvenire a cura del Mef
L’IFEL specificava inoltre che l’art. 1, comma 4-sexies ha invece confermato il termine per il versamento del saldo IMU al 16 dicembre, “da effettuare sulla base degli atti pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze”.
Successivamente il MEF in risposta alle numerose FAQ pervenute in merito aveva chiarito che la suddetta dicitura è utile a confermare il fatto che quanti avevano già provveduto a predisporre i modelli di pagamento in base alla precedente normativa non avrebbero dovuto provvedere nuovamente.
Come ad oggi chiarito l’eventuale differenza che dovesse emergere dalle aliquote definitive stabilite in base alla nuova normativa e con delibere successive dei comuni potrà essere versata entro il 28 febbraio 2021 (art 1 coma 4 septies DL 125/2020 ) ossia il 1 marzo 2021.
Pertanto ad oggi occorre verificare se il proprio comune ha provveduto a modificare le aliquote e di conseguenze valutare in quale delle due situazioni su elencate ci si viene a trovare.
Infine, si specifica che, se il regolamento comunale lo prevede, l’eventuale eccedenza potrà essere:
- compensata con gli importi del 2021,
- altrimenti occorrerà presentare istanza di rimborso.
Leonardo Calamassi – Follonica
Fonte: www.fiscoetasse.com