LEONARDO CALAMASSI
Gli adempimenti fiscali obbligatori per il commercio elettronico (e-commerce)
In questo post troverai qualche utile indicazione sui documenti fiscali da emettere per le vendite effettuate attraverso il commercio elettronico (e-commerce).
Ma in primis vediamo un po’ di statistiche (Fonte: www.ansa.it)
E-commerce: triplicati i consumatori
Da gennaio 2020 a ottobre 2020, la quantità di nuovi consumatori che ha acquistato da piattaforme online durante l’emergenza Covid-19 è di circa 1,3 milioni. Circa 29 milioni di utenti che acquista online, ben due in più rispetto a febbraio 2020. Considerando il numero di consumatori registrati nello stesso periodo dello scorso anno, il numero di consumatori è triplicato (tra gennaio e maggio 2019 ammontavano a 700 mila nuovi consumatori).
Secondo il consorzio Netcomm, il settore dell’e-commerce crescerà più dell’economia mondiale raggiungendo un aumento del 55%. Molti settori che fino ad ora sono stati ancora lontani da questi modelli di business, verranno coinvolti in questa rivoluzione digitale. Fra questi il settore gastronomico che si sta orientando verso la distribuzione alimentare tramite la consegna a domicilio.
Cos’è cambiato dopo il Covid-19?
I volumi di transazioni online negli ultimi 12 mesi sono cresciuti del 15,4%, il 7% solo durante l’emergenza sanitaria con la richiesta di prodotto che risulta aumentata del 10%.
Il 36,4% dei consumatori ha pensato di acquistare online prodotti che prima aveva comprato sempre in negozio. Un cambiamento delle abitudini di acquisto e pagamento che il 53% degli acquirenti di chiedere ai negozi tradizionali di quartiere di sfruttare questi canali.
Una domanda di cambiamento che si scontra con un contesto socio-economico che non è pronto a far fronte a queste nuove tendenze. Su 280 attività di diversi settori considerate solo il 79% possiede un e-commerce e mentre il 37% è abilitato al ritiro o al reso in store di prodotti acquistati online
Passiamo adesso a descrivere i tipi di commercio elettronico previsti, e la loro gestione da un punto di vista civilistico/fiscale.
Le due tipologie di commercio elettronico
Può essere classificato in:
. commercio elettronico indiretto: prevede la cessione di beni fisici (oggetti) che vengono spediti all’acquirente.
Ai fini fiscali è considerata una cessione di beni;
. commercio elettronico diretto: prevede la cessione di beni virtuali (informazioni, programmi, servizi, musica, film, giochi).
Ai fini fiscali è considerata una cessione di servizi.
Il commercio elettronico indiretto e le cessioni in Italia
a. cessioni di beni fisici in Italia a clienti privati consumatori(B2C= business to consumer)
Non è obbligatoria l’emissione della fattura di vendita se non viene richiesta dal cliente al momento dell’acquisto.
Inoltre non sono nemmeno obbligatori lo scontrino e la ricevuta fiscale.
Quindi, chi apre un negozio online ed effettua vendite di beni fisici attraverso il commercio elettronico a privati, non ha obbligo di emettere alcun documento fiscale se non dietro richiesta del cliente.
Deve semplicemente annotare il totale delle operazioni giornaliere nel registro dei corrispettivi.
Se invece il cliente richiede la fattura o se si decide comunque di emetterla per ragioni amministrative (per esempio per evitare complicazioni nella gestione dei resi), occorre annotarla nel registro delle fatture emesse.
Per questa ragione è opportuno che nei siti di commercio elettronico siano presenti i campi per richiedere la fattura e per lasciare i dati necessari alla sua compilazione.
b. cessioni di beni fisici in Italia a clienti imprese (B2B= business to business)
E’ obbligatoria l’emissione della fattura di vendita.
Il commercio elettronico indiretto e le cessioni intracomunitarie
In caso di vendite Intra UE (tra paesi facenti parte della Comunità Europea) è necessario prestare attenzione al cliente (privato o impresa) e all’ammontare delle vendite.
Vi possono essere tre casistiche:
1. acquirente privato (senza partita IVA) regola generale cessioni entro soglia
la vendita sconta l’IVA in Italia se il bene viene spedito dal venditore, o per suo conto, e se le vendite verso quel paese membro UE nell’anno precedente e nell’anno in corso non hanno superato 100.000 euro o il minor ammontare stabilito da ciascun paese membro di destinazione. Per i documenti fiscali valgono le regole di cui sopra, nessun obbligo di emissione di fattura, né di scontrino né di ricevuta fiscale.
2. acquirente privato (senza partita IVA) opzione o cessioni oltre soglia
se il venditore ha optato per l’applicazione dell’IVA nel paese di destinazione o se ha superato i limiti di vendite verso quel paese è necessario nominare un rappresentante fiscale o procedere a identificarsi in modo diretto.
In questo caso la fattura viene emessa non imponibile art. 41 del D.L. 331/93 e intestata al rappresentante fiscale con la partita IVA ottenuta nel paese di destinazione.
Il venditore sarà soggetto alla compilazione dei modelli Intrastat.
3. acquirente impresa (con partita IVA)
la vendita è una cessione intracomunitaria, la fattura viene emessa non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/93. L’acquirente la integrerà con il metodo del reverse charge.
Il commercio elettronico indiretto e le cessioni extraUE
In caso di vendite al di fuori della UE, quindi a un cliente Extra comunitario, l’operazione è una cessione all’esportazione.
Non ha alcuna rilevanza se l’acquirente è un privato consumatore o una impresa.
La fattura viene emessa non imponibile art. 8 del D.P.R. 633/72 e acquisirà il visto di uscita in dogana.
Leonardo Calamassi