LEONARDO CALAMASSI –

Milleproroghe: slitta al 31/12/2021 la sospensione dei termini per agevolazione prima cas

Ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 2021 i termini della agevolazione prima casa grazie alla approvazione alla Camera del disegno di legge di conversione del Milleproroghe

Il disegno di conversione del Decreto Milleproroghe appena approvato alla Camera e in viaggio verso il Senato reca diverse novità.

In particolare, l’articolo 3, comma 11-quinquies, introdotto durante l’esame in sede referente, proroga al 31 dicembre 2021 la sospensione dei termini che condizionano l’applicazione di alcune agevolazioni relative alla prima casa, modificando l‘articolo 24 del DL n 23/2020 convertito, con modificazioni dalla legge n. 40 del 2020, e prorogando la sospensione in esso contenutadisposta dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021.

Si ricorda che l’articolo 24 del decreto-legge n. 23 del 2020 sospende, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, i termini che condizionano:

  • l’applicazione dell’imposta di registro agevolata del 2%
  • agli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso,
  • nonché il termine per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa

Ricordiamo inoltre che la Circolare n 9 del 13 aprile 2020aveva fornito chiarimenti in merito alla sospensione degli adempimenti necessari per avere diritto alle agevolazioni prima casa che a causa del Covid 19 e delle relative restrizioni rischierebbero di essere perdute.

Scopo dell’art.23 del Decreto Liquidità è infatti quello di evitare la decadenza del beneficio per difficoltà essenzialmente riconducibili a due tipi:

  • impossibilità degli spostamenti delle persone
  • difficoltà nella conclusione delle compravendite in corso.

Secondo quanto chiarito dalla Circolare dell’Ade n 9 del 13 aprile sono perciò sospesi:

  • i termini di 18 mesi dall’acquisto di immobile destinato a prima casa dove il contribuente deve perentoriamente trasferire la residenza,
  • il termine di 1 anno entro il quale chi ha rivenduto la prima casa, entro i cinque anni dall’acquisto, deve riacquistarne una sempre a scopo prima casa dove trasferirà la residenza,
  • il termine di 1 anno entro il quale un proprietario di prima casa deve rivenderla poiché ne ha acquistata un’altra che intende adibire a prima casa.
  • il termine di 1 anno dalla vendita di immobile prima casa stabilito per il riacquisto di altra casa su cui si vuole far riconoscere un credito di imposta di registro o un credito iva corrisposti alternativamente sul primo acquisto.

Perciò riepilogando:

  • i termini in corso al 23 febbraio 2020 sono sospesi fino a dicembre 2021 e ricominciano a decorrere dal 1° gennaio 2022;
  • tutti i termini che avrebbero iniziato a decorrere tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, partiranno dal 1° gennaio 2022.

Leonardo Calamassi

Fonte www.fiscoetasse.com