Proroga al 31 marzo dell’invio comunicazione opzione di utilizzo del superbonus

Le Entrate prorogano dal 16 marzo al 31 marzo 2021 il termine ultimo per invio comunicazione telematica della opzione di utilizzo del superbonus con modello apposito

Con Provvedimento n 51374 del Direttore delle Entrate del 22 febbraio Ernesto Maria Ruffini viene prorogato dal 16 marzo al 31 marzo il termine ultimo per l’invio della comunicazione relativa alla opzione di utilizzo del superbonus 110%.

A seguito di richieste pervenute dagli operatori, i consulenti e le relative associazioni di categoria è stata accolta la proroga e disposta con il provvedimento di cui si tratta, in modo da concedere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020.

Per conoscere tutti i passaggi necessari all’invio leggi lo speciale intitolato Superbonus 110%: il nuovo modello per la scelta fra sconto e cessione della detrazione

Ricordiamo che con Provvedimento del 12 ottobre 2020 n. 326047, l’Agenzia delle Entrate ha apportato alcune modifiche al modello per la comunicazione dell’opzione relativa agli interventi che godono del superbonus 110%, modello inizialmente approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020, insieme alle relative istruzioni. (disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2020).

La comunicazione della scelta di utilizzo con apposito modello deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese per cui viene esercitata l’opzione.
Per le spese sostenute nel 2020 la comunicazione poteva essere trasmessa a partire dal 15 ottobre 2020.

Ricordiamo che l’art. 121 del Decreto Rilancio riconosce ai soggetti che hanno sostenuto, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica, la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente per:

  • un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati. Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di Importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni.

Il superbonus 110% è stato introdotto dall’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativamente alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici

Infine, ricordiamo che la comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Leonardo Calamassi Commercialista a Follonica

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