Il Sostegni ter ridisegna il calendario dei pagamenti della Rottamazione ter e del saldo e stralcio, per le rate scadute del 2020 e 2021 e slittamento a novembre per le rate 2022
Ecco il nuovo calendario delle scadenze per i soggetti che non hanno pagato le rate della rottamazione ter e dal saldo e stralcio.
Il versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate:
- “Rottamazione-ter”,
- “Saldo e stralcio”
- “Definizione agevolata delle risorse UE”.
è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizionise effettuato integralmente entro:
- il 30 aprile 2022 (slitta al 2 maggio in quanto il 30 aprile è sabato e il 1° maggio festivo), relativamente alle rate scadute nel 2020;
- il 31 luglio 2022 (slitta al 1° agosto in quanto il 31 luglio è domenica), relativamente alle rate in scadute nel 2021;
- il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022 (la prima del 28 febbraio risulta già scaduta).
Per tutte e tre le scadenze, i contribuenti potranno avvalersi della regola deicinque giorni di tolleranza successivi alla scadenza per saldare il conto, ricordiamo che la decadenza dal beneficio delle suddette definizioni agevolate, comporta la perdita della possibilità da parte del contribuente di richiedere la rateazione, dovendo pagare tutto il debito residuo.
E’ quanto prevede l’art. 10-bis del Decreto Sostegni ter, introdotto in sede conversione in legge.
Ricordiamo che nella sua formulazione vigente, il pagamento delle rate dovute nel 2020 e nel 2021 era stato considerato tempestivo, non determinando l’inefficacia delle stesse definizioni, se effettuato integralmente entro il termine, già decorso, del 9 dicembre 2021 (14 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza), in merito leggi l’articolo Rottamazione ter e Saldo e stralcio: mini proroga al 9.12 per rate scadute del 2020 e 2021.
Le modifiche recentemente introdotte con il DL Sostegni ter, precisano inoltre che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine del 9 dicembre 2021, di cui all’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, ovvero al 27 gennaio 2022.
Restano definitivamente acquisite e non sono ripetibili le somme, relative ai debiti definibili ai sensi delle predette disposizioni agevolative, eventualmente già versate a qualunque titolo, anteriormente al 27 gennaio 2022.
L’articolo in esame pertanto sostituisce il comma 3 dell’articolo 68 del decreto-legge n. 18 del 2020 (Cura Italia), a sua volta già modificato dall’articolo 154, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020 (Rilancio), dall’articolo 13-septies del decreto-legge n. 137 del 2021 (Ristori), dall’articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 41 del 2021 (Sostegni), dall’articolo 1–sexies del decreto-legge n. 73 del 2021 (Sostegni-bis) e dall’articolo 1 del decreto-legge n. 146 del 2021 (c.d. Decreto Fiscale).