Sbloccate le cessioni multiple: le modifiche introdotte dal nuovo DL
Il Governo riammette le cessioni multiple verso banche, imprese di assicurazione e operatori finanziari. Previsto un codice di controllo per il divieto di cessioni parziali
Il 18 febbraio 2022 il Consiglio Ministri ha approvato un decreto legge che introduce “Misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili“.
In particolare, per ciò che riguarda le cessioni multiple, come anticipato nei giorni passati il Governo, preso atto del blocco della acquisizione dei crediti di imposta da parte delle banche e degli intermediari finanziari a causa delle stringenti novità introdotte dal Decreto Sostegni ter, con un nuovo decreto legge approvato nella serata di ieri, mette in campo misure correttive.
Come specificato dal comunicato stampa dello stesso Governo, il provvedimento interviene per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi.
La disposizione del nuovo DL prevede infatti che:
- sarà possibile cedere il credito per tre volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari
- e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate. Per consentire questo correttivo alla precedente norma viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto ai fini della tracciabilità delle cessioni.
Pertanto, come evidenziato dalla bozza di decreto l’art 28 comma 1 del DL n 4/2022 noto oramai come Sostegni ter verrebbe sostituito interamente, prevedendo la modifica della lettera a) e b) dell’art 121 del DL 34/2020.
Inoltre, all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: 1-quater secondo il quale
“I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al periodo precedente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.”