Soggetti ISA e forfettari: proroga versamenti imposte al 15 settembre
Per i contribuenti ISA slitta al 15 settembre il termine versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, in scadenza dal 30.06 al 31.08.2021
Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze (attualmente pari a 5.164.569 euro), i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
Lo ha previsto un emendamento al decreto Sostegni-bis approvato in Commissione Bilancio alla Camera, che ha inserito il nuovo articolo 9-ter al testo del Disegno di legge di conversione in legge del Sostegni bis (DL del 25 maggio 2021, n. 73), oggi in discussione alla Camera.
La proroga si applica, oltre che ai soggetti che applicano gli ISA o che presentano causa di esclusione dagli stessi (compresi quelli che adottano Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), nonché a quelli che applicano il regime forfettario, anche ai soggetti che partecipano a società, assicurazioni e imprese che rientrano nel regime previsto per i redditi prodotti in forma associata e per l’opzione della trasparenza fiscale (articoli 5, 115 e 116 del TUIR).
La norma non è ancora ufficiale, ma una volta che lo diventerà a seguito della conversione in legge del Decreto Sostegni bis, si dovrà provvedere a rideterminare anche il calendario delle rateizzazioni delle imposte.
Quali imposte rientrano nella proroga
Dalla lettura della disposizione, si evince che il differimento dovrebbe riguardare non solo Irpef, Ires, addizionali, Irap e Iva, ma anche le imposte sostitutive risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, compreso anche il diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio.
Riepilogando, i versamenti interessati dalla proroga sono quelli relativi a:
- saldo IRPEF / IRES / IVA 2020
- acconto 2021 IRPEF / IRES
- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- Diritto CCIAA.
Per i soggetti che non rientrano nella proroga rimangono confermati i termini di versamento del 30 giugno o del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% (ad esclusione delle società non Isa che hanno approvato il bilancio entro il 29 giugno 2021, il cui termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 delle imposte rimane il 20 agosto o il 20 settembre con la maggiorazione dello 0,4%.
Ricordiamo che in precedenza, già con il DPCM del 28 giugno pubblicato in GU n. 154 del 30 giugno 2021 era stata definita la proroga al 20 luglio senza maggiorazioni dello 0,40% dei versamenti del saldo e acconto imposte che sarebbero scaduti il 30 giugno, in particolare prorogando:
- il termine di versamento
ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA,
- per i contribuenti interessati dall’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA),
- compresi quelli aderenti al regime forfetario.
Il DPCM conteneva però una novità, ovvero NON veniva prevista, come negli anni scorsi, la facoltà di effettuare i suddetti versamenti dal 21 luglio al 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%. Nulla è stato detto in proposito nel comunicato del MEF che annunciava la proroga ma era probabile che come gli altri anni potesse essere disposta nel DPCM e invece nel testo andato in GU non ve ne è menzione.
Infine esplicitando quanto riporta il comma 2 dell’art 1 del DPCM la proroga al 20 luglio senza maggiorazioni è disposta per:
- i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi,
- quelli che adottano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (di cui all’art. 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98)
- quelli che applicano il regime forfetario (di cui all’art. 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 19)
- i soggetti che partecipano a societa’, associazioni e imprese (ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) aventi i requisiti indicati
Dottore Commercialista Leonardo Calamassi
Fonte www.fiscoetasse.com