Sospensione cartelle fino al 31.08 e stop al cashback: ecco il testo del Decreto in GU

Sospensione cartelle

Pubblicato in GU il Decreto legge del 30.06.2021 n. 99 che, tra le varie misure, prevede la sospensione del cashback dal 30.06 e delle cartelle di pagamento fino al 31 agosto

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30.06.2021 n. 155, il Decreto legge lavoro e impresa del 30 giugno 2021 n. 99che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. Il nuovo provvedimento entra in vigore il 30 giugno (il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) e contestualmente a tale pubblicazione sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

In breve sintesi alcune delle misure contenute:

Stop alla riscossione fino al 31 agosto 2021

Ulteriore proroga dei termini di riscossione e di accertamento, è infatti differito al 31 agosto 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche’ dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero entro il 30 settembre 2021. Non si procede al rimborso di quanto gia’ versato.

Semplificazione e rifinanziamento della misura Nuova Sabatini

Al fine di accelerare i processi di erogazione dei contributi agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese previsti dall’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, il Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle domande di agevolazione presentate in data antecedente al 1° gennaio 2021 per le quali sia stata già erogata in favore delle imprese beneficiarie almeno la prima quota di contributo, può procedere, nei limiti delle risorse autorizzate dal seguente comma 2, ad erogare le successive quote di contributo spettanti, anche se non espressamente richieste dalle imprese beneficiarie, previo positivo esito delle verifiche amministrative propedeutiche al pagamento e nei limiti dell’effettiva disponibilità di cassa.

Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici: sospensione del programma “cashback”e credito d’imposta POS)

Dal 1° luglio 2021 – 31 dicembre 2021 viene sospeso il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (Rimborso Cashback), e i rimborsi relativi ai periodi:

– 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021

– 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022

saranno erogati rispettivamente entro il 30 novembre 2021 ed entro il 30 novembre 2022.

Il rimborso speciale da 1.500 euro per acquisti con carte elettroniche ai primi centomila aderenti che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni si applicherà per i semestri:

– 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021;

– 1° gennaio 2022 – 30 giugno 2022.

Misure in materia di tutela del lavoro

Blocco licenziamenti fino al 31 ottobre per il settore tessile e quelli collegati.

I datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, identificati, secondo la classificazione delle attività economiche Ateco 2007, con i codici 13, 14 e 15, che, a decorrere dalla data del 1° luglio 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 per una durata massima di diciassette settimane nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto alcun contributo addizionale. Per la presentazione delle domande si seguono le procedure di cui all’articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Per i settori nei quali è superato – a partire dal 1 luglio 2021 – il divieto di licenziamento, il decreto stabilisce inoltre che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.

Fonte www.fiscoetasse.com

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi

Fonte www.fiscoetasse.com

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