Stop alle cartelle fino a 5 mila euro

Al via l’annullamento automatico delle cartelle entro i 5 mila euro. Arriva anche la definizione agevolata per gli avvisi bonari. Il dl sostegni 1 verso la conversione

cartelle esattoriali

Al via l’annullamento automatico delle cartelle entro i 5.000 euro. Il governo ieri ha posto la questione di fiducia sulla legge di conversione del decreto legge 41/21 (dl sostegni) per la sua approvazione definitiva. Il voto sarà previsto per oggi in serata. Ieri Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, ha posto a nome del governo, la questione di fiducia sull’approvazione senza modifiche del decreto sostegni nel testo della Commissione, identico a quello approvato in prima lettura dal Senato.

Tra le misure presenti dunque c’è il saldo e stralcio di tutti i debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021 data di entrata in vigore del decreto, fino a 5.000 euro, comprensivo d capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. Le cartelle sono quelle affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché ricompresi in precedenti definizioni agevolate relative ai debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2017.

Per aderire a questa pulizia del magazzino della riscossione è necessario però essere persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro; o essere soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

Esclusi da questo saldo e stralcio sono: le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti e le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea, (dazi e i diritti doganali) e i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero; l’Imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

Sanatoria per gli avvisi bonari. Arriva anche la definizione agevolata per gli avvisi bonari. La sanatoria si applica alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020 (con riferimento alle dichiarazioni 2017) o che devono essere elaborate entro il 31 dicembre 2021 (con riferimento alle dichiarazioni 2018), qualora tali comunicazioni di irregolarità non siano state inviate per la sospensione disposta dai provvedimenti emergenziali. La definizione agevolata abbatte le sanzioni e le somme aggiuntive richieste con gli avvisi bonari; restano dovuti imposte, interessi e contributi previdenziali.

La norma si applica a coloro che hanno subito un calo di fatturato causa Covid-19.

Sarà L’Agenzia, in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni, a individuare i soggetti per cui si è verificata la riduzione del volume d’affari o dei ricavi o compensi e invierà ai medesimi, unitamente alle comunicazioni di irregolarità per controllo automatizzato, anche la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo da versare, ridotto di sanzioni e somme aggiuntive.

Un’altra novità in arrivo è quella che consente, fino al 30 aprile 2021, la sospensione, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, dell’applicazione della compensazione tra il credito d’imposta e il debito iscritto a ruolo.

L’intento della norma, come indicato nella relazione illustrativa, è quello di far sì che attraverso tale intervento l’Agenzia delle entrate possa procedere ad erogare speditamente i rimborsi, anche in presenza di ruoli a carico del creditore, senza verifica preventiva.

Fonte www.italiaoggi.it

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