Superbonus 110%: cosa cambia con il Decreto Governance e Semplificazioni
Confermata la semplificazione della CILA e previste nuove categorie catastali per alcuni soggetti. Vediamo i dettagli sul superbonus 110%
In data 28 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Governance e Semplificazioni contenente importanti novità in tema di Superbonus 110% peraltro già annunciate (e alcune non confermate) nella bozza del 21 maggio 2021.
In particolare, l’art 34 del decreto rubricato “Misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana” prevede modifiche in tema di:
- CILA,
- rimozione delle barriere architettoniche,
- nuove categorie soggette al superbonus
CILA e Superbonus 110%
Con il nuovo comma 13 ter dell’art 119 del DL n 34/2020 che sostituisce il precedente si prevede una semplificazione in tema di superbonus. Non sarà necessaria una doppia certificazione ma occorrerà presentare la CILA ossia una Comunicazione di inizio lavori asseverata.
Il nuovo comma recita testualmente:
“Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)”
Nella CILA sono attestati:
- gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione
- ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.
La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
- a) mancata presentazione della CILA;
- b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
- c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”
Rimozione delle barriere architettoniche
Gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu’ avanzata, sia adatto a favorire la mobilita’ interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita’, sono soggetti all’aliquota del 110% anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi antisismici incentivati con il superbonus.
La modifica è la seguente: al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: “Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione.”;
Nuove categorie catastali
Viene inserito il comma 10 bis che prevede che “Il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico (previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8), e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), ossia:
- le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale
- le organizzazioni di volontariato iscritte in appositi registri
- le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano
che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore all’entrata in vigore della presente disposizione.”