visto di conformità bonus edilizi

Visto di conformità e controlli preventivi contro le frodi da superbonus

Visto di conformità obbligatorio anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi: lo prevede (con alcune eccezioni) il decreto sui controlli preventivi contro le frodi nei bonus edilizi approvato dal Consiglio dei Ministri. Il visto di conformità è richiesto, in caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, anche per la fruizione delle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al superbonus 110%.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, può sospendere, fino a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.

La previsione di numerose agevolazioni fiscali concesse per l’effettuazione di interventi di natura edilizia sulle case di abitazione e su altri immobili ha aguzzato l’ingegno di soggetti poco affidabili che hanno fatto ricorso a comportamenti fraudolenti di diversa natura.
È stato, per esempio, accertato che talune imprese hanno aumentato artificiosamente l’importo dei lavori da svolgere, quando l’incentivo fiscale era particolarmente elevato (90% o 110%), allo scopo di ottenere un contributo superiore a quello spettante. In alcuni casi, veniva proposto ai condomini il ristoro di una quota parte della somma a loro carico (per esempio, il 10% nei lavori che beneficiano del contributo al 90%) a patto che avessero accettato un preventivo molto superiore a quello ritenuto congruo.
Al fine di contrastare questi comportamenti fraudolenti, il decreto sui controlli – approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2021 – agisce in più direzioni.

Visto di conformità

Viene, anzitutto previsto, per il superbonus del 110%, che il visto di conformità è obbligatorio anche nel caso in cui il superbonus sia utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
L’obbligo del visto di conformità, tuttavia, non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (in quanto, in questi frangenti, l’Agenzia delle Entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata).
Inoltre – aggiungendo il comma 1-ter all’art. 121 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) – si prevede l’obbligo del visto di conformità in caso diopzione, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, per losconto in fattura o per la cessione del credito, anche per la fruizione delle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al superbonus 110% (ovvero bonus facciate 90%, 65%, 50%..).
In caso di sconto in fattura, il contributo viene anticipato dai fornitori che effettuano gli interventi e viene dagli stessi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti (banche).
In caso di cessione di credito, questo può essere a sua volta ceduto alle banche.
La norma del nuovo decreto prevede che, per le agevolazioni diverse dal superbonus 110%, in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito “il contribuente richiede il visto di conformitàdei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta”.

Controlli preventivi

Gli articoli 121 e 122 del D.L. n. 34/2020 prevedono, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione o del credito d’imposta, che il beneficiario possa optare per la cessione del credito (ovvero anche per lo sconto in fattura). Ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito, ovvero per lo sconto in fattura, è necessario che l’originario beneficiario dell’agevolazione invii, anche attraverso un intermediario abilitato, un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate dell’avvenuta cessione del credito e che il cessionario confermi l’accettazione del credito stesso su un’apposita piattaforma resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate. I crediti di cui trattasi possono essere ceduti più volte; anche per le successive cessioni sono previsti l’invio della suddetta comunicazione e la relativa accettazione.
Il decreto Controlli prevede che l’Agenzia delle Entrate possa sospendere, fino a 30 giorni, l’efficacia delle suddette comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delleopzioni, che presentano profili di rischio, ai fini del controllo preventivo della correttezza delle operazioni.
Se, all’esito del controllo, non risultano confermati i rischi ovvero decorrano comunque i 30 giorni dalla presentazione della comunicazione, la comunicazione stessa produce gli effetti previsti dalla legge. In caso contrario, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato telematicamente al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni in parola.

Poteri dell’Agenzia e profili sanzionatori

L’art. 3 del decreto prevede che l’Agenzia delle Entrate, per i controlli in materia, possa esercitare i poteri ordinari per i controlli in materia di imposte sui redditi e di IVA.

Viene inoltre stabilito che l’atto di recupero per i contributi indebitamente fruiti può essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

Dottore Commercialista Leonardo Calamassi – Follonica

www.fiscoetasse.com

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