LEONARDO CALAMASSI – DOTTORE COMMERCIALISTA
Visto di conformità e Superbonus 110% – Risposta al volo
Quali soggetti sono abilitati al rilascio del visto di conformità?
Secondo quanto previsto dalla Circolare del 22 dicembre 2020 n. 30 emanata da parte dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali e titolata: “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) – Risposte a quesiti”, tra i soggetti che sono abilitati a rilasciare il visto di conformità di cui all’articolo 119, comma 11 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020rientrano
- i professionisti iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- i professionisti iscritti all’albo dei consulenti del lavoro anche sprovvisti di partita IVA in quanto non esercenti la professione in proprio, ma dipendenti di società di servizi abilitate alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e delle comunicazioni;
- Entrambe le tipologie di CAF (CAF dipendenti e CAF impresa).
Tenuto conto che l’attività in questione è svolta al di fuori degli adempimenti dichiarativi, i CAF impresa ed i CAF dipendenti possono prestare assistenza a tutti i contribuenti a prescindere dalla circostanza che questi ultimi possano contare su di un reddito di impresa o di lavoro dipendente
Superbonus 110%: quali sono le responsabilità di chi appone il visto di conformità
Colui che appone il visto di conformità non è assoggettato all’obbligo di stipula della polizza assicurativa, con massimale non inferiore a 500.000 euro, previsto in via specifica dall’articolo 119, comma 14, del Decreto Legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, per i soli tecnici abilitati al rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni concernenti i requisiti di rendimento energetico necessari per l’accesso al “Superbonus”.
Infatti i soggetti abilitati a prestare assistenza fiscale e ad apporre il visto di conformità sono già tenuti a stipulare una polizza di assicurazione in materia di responsabilità civile, ai sensi degli articoli 6 e 22 del Decreto n. 166/1999, che impone un massimale adeguato al numero degli assistiti e dei visti di conformità rilasciati e comunque non inferiore a 3.000.000 di euro.
Coloro che sono già in possesso di idonea copertura assicurativa per i rischi professionali possono anche utilizzare tale polizza inserendo una autonoma copertura assicurativa che preveda uno specifico massimale dedicato esclusivamente all’assistenza fiscale, almeno di importo pari a quello stabilito dalla norma.
In caso di rilascio infedele del visto di conformità, si applica la sanzione amministrativa da 258 a 2.582 euro (su veda in tal senso il Decreto Legislativo n. 241/1997), a ciò si aggiunge tutto l’apparato sanzionatorio previsto nell’ambito del visto di conformità quale, ad esempio, la sospensione della facoltà di rilasciarlo per un periodo da uno a tre anni, in caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi.